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LUGLIO-AGOSTO 2014

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NOTIZIARIO

SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA

a cura di Paola Rossi

Sede Indirizzo Telefono E-mail

Alessandria (C.A.A.F.) Via Trotti 122 0131.43151 fiscale@confagricolturalessandria.it Alessandria (ENAPA) Via Trotti 120 0131.263845 enapa@confagricolturalessandria.it Acqui Terme Via Monteverde 34 0144.322243 acqui@confagricolturalessandria.it Casale M.to C.so Indipendenza 63b0142.452209 casale@confagricolturalessandria.it Novi Ligure Via Isola 22 0143.2633 novi@confagricolturalessandria.it Tortona Piazza Malaspina 14 0131.861428 tortona@confagricolturalessandria.it

I nostri uffici sono aperti al pubblico dalle 8.30 alle 12.30

www.confagricolturalessandria.it

A

tutt i i lavoratori spetta un periodo an-nuale, normalmente tra giugno e settembre, di ri-poso retribuito.

Il contratto di categoria rico-nosce ai lavoratori domestici 26 giorni lavorativi a prescin-dere dalla qualifica. Per giorni di ferie si intendono ovvia-mente giorni lavorativi e non giorni di calendario, tenendo presente che per le colf il sa-bato è considerato lavorativo. Se non è maturato un anno di anzianità le ferie spettano in misura proporzionale per do-dicesimi ai mesi di servizio prestato considerando la fra-zione di mese pari o superiore a 15 giorni come mese intero. Le ferie sono irrinunciabili es-sendo un diritto sancito dalla Costituzione.

Tuttavia, se per una qualche ragione i l lavoratore non

fruisce delle ferie ha diritto oltre alla normale retribu-zione per il periodo di ferie la-vorato anche ad una seconda retribuzione globale quale in-dennità sostitutiva di ferie non godute.

Il contratto stabilisce anche che le ferie non possono es-sere frazionate in più di due periodi, allo scopo di garan-tire un periodo minimo di ri-poso continuativo.

Durante il periodo di ferie la colf va retribuita come se stesse lavorando, e sulle gior-nate pagate in conto ferie vanno versati anche i contri-buti INPS a fine trimestre, come se la colf avesse lavorato normalmente.

Se la colf si ammala o si infor-tuna le ferie rimangono bloc-cate o si interrompono, finchè non è in grado di riprendere la normale attività.

Inps: lavoratori autonomi

Riduzione contributiva al 50%

C

on il messaggio n. 5002 del 29 maggio l’Inps riba-disce quanto già chiarito in merito all’applicazione dell’art. 59, comma 15, L. 449/1997, che com’è noto riconosce alle categorie di lavoratori autonomi (CD-IAP e ART-COM.) già pensionati presso le gestioni Inps e con più di 65 anni di età, la possibilità di richiedere la riduzione dei contributi previdenziali dovuti al 50%.

La particolare opportunità è stata estesa per legge dal 1° gennaio 2003 anche ai pensionati ex-Inpdai, ora pensionati Inps.

Di contro – a seguito di nota del Ministero del Lavoro del novembre 2012 – analoga opportunità è stata negata ai la-voratori autonomi già pensionati ex-Ipost, ex-Inpdap ed ex-Enpals che abbiano compiuto l’età di 65 anni.

Pertanto, da quanto esposto l’Inps riconferma la non appli-cabilità del beneficio della riduzione contributiva al 50% ai CD-CM e IAP pensionati di gestioni ex-Ipost, Ex-Inpdap ed ex-Enpals e invita le proprie sedi a respingere le domande presentate a tal fine.

Prestazioni sanitarie INAIL:

rimborso farmaci

D

opo una fase sperimentale avviata a fine anno 2012, l’INAIL, con la circolare n. 30 del 4 giugno 2014, ha provveduto a mettere a regime la disciplina del rim-borso del farmaci di fascia C (il cui costo non sia a carico del Servizio Sanitario Nazionale) acquistati dagli assistiti a seguito d’infortunio sul lavoro o malattia professionale.

In particolare è stato ampliato l’elenco delle specialità farma-ceutiche ammesse al rimborso e ritenute necessarie al miglio-ramento dello stato psico-fisico dell’assicurato e al suo reinse-rimento socio-lavorativo.

Significativa, inoltre, è l’estensione del diritto al rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei farmaci prescritti anche dopo la stabilizzazione dei postumi della lesione, pur se non inden-nizzabili, e oltre i termini revisionali. Prima, infatti, il diritto era limitato al solo periodo di inabilità temporanea assoluta. Conseguentemente alla fissazione dei nuovi criteri, l’INAIL ha rivisto anche i flussi procedurali che dovranno essere seguiti sia dall’assistito che dalle sedi dell’Istituto.

Le ferie della colf

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