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ottobre 2014

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Confagricoltura

Piemonte

FEASR

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

Attività di informazione anno 2013-2014 che è stata oggetto di richiesta di finanziamento sulla Misura 111.1 sottoazione B

Informazione nel settore agricolo del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte

Avremo ad esempio che un metro lineare di siepe vale 10 metri quadri si area ecologica, mentre un ettaro di soia (coltura azotofissa-trice) vale solo 7000 metri quadri di EFA. Sono escluse dall’obbligo delle EFA, le aziende in cui:

- i seminativi investiti per più del 75% a fo-raggio e/o a maggese o investiti a colture legu-minose, a condizione che i seminativi non co-perti da questi usi non superino i 30 ettari; - le superfici agricole investite per più del 75% a prato permanente, foraggio, a colture som-merse (riso), a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 et-tari.

Le specie azotofissatrici coltivate nelle nostre zone ed incluse nell’elenco ministeriale sono soia ( Glycine max L.), erba medica e luppolina ( Medicago sp ), pisello ( Pisum sativum L.), cece ( Cicer arietinum L.), fava, favino e favetta ( Vicia faba L . ), lupino ( Lupinus sp .), trifogli ( Trifolium sp .) e altre leguminose minori.

Le pratiche equivalenti del greening

Per evitare di penalizzare quanti già adottano sistemi di sostenibilità ambientale, le norme prevedono che le prassi favorevoli all’am-biente già in vigore sostituiscano gli obblighi del greening.

Rientrano nelle pratiche equivalenti: - i regimi agroambientali dei PSR che adottano misure equivalenti;

- sistemi di certificazione ambientale nazio-nali o regionali.

Per evitare il “doppio finanziamento” di queste misure, saranno applicate riduzioni all’importo individuale di greening. Alcuni esempi di equivalenza del greening sono rappresentati da:

- creazione di fasce tampone per le zone ad alto valore naturale, siti Natura 2000 o altri siti

di tutela della biodiversità, anche lungo siepi e corsi d’acqua;

- gestione delle fasce tampone e delle delimi-tazioni di campi non coltivate (regime di ta-glio, varietà di erbe locali e/o regime di semina con varietà regionali e assenza di uso di pro-dotti fitosanitari, di smaltimento di letame e/o concimi minerali, di irrigazione e di imper-meabilizzazione dei suoli);

- gestione di bordi , strisce all’interno di campi e appezzamenti per fauna selvatica o fauna specifica (bordo erbaceo, protezione di nidi, fasce con fiori selvatici, sementi locali miste, colture non raccolte);

- gestione (potatura, sfrondatura, restauro) di

elementi caratteristici del paesaggio (alberi, siepi, vegetazione ripariale arborea, muretti di pietra (terrazze, fossati, stagni);

- mantenimento di suoli torbosi o umidi ara-bili seminati a erba (con assenza di uso di concimi e prodotti fitosanitari);

- produzione su seminativi, con assenza di uso di concimi (concimi minerali e letame) e/o prodotti fitosanitari, e non irrigati, non se-minati con la stessa coltura per due anni con-secutivi e nello stesso posto;

- conversione di seminativi in prato perma-nente ad uso estensivo.

Tutti gli interventi citati devono essere attivati nell’ambito di misure del PSR.

Il pagamento ecologico al quale viene riser-vato il 30% del plafond totale, in Italia verrà calcolato in modo individuale ossia propor-zionalmente al valore individuale dei titoli, variabile grazie alla convergenza parziale scelta dal nostro paese.

TRASFERIMENTO DEI DIRITTI PROVVISORI

La normativa comunitaria recepita, anche se non in via definitiva, da quella nazionale, pre-vede alcune possibilità di trasferimento dei di-ritti attuabili in seguito all’introduzione di clausole specifiche nei contratti di vendita o affitto di aziende o parti di esse.

1 • Una prima possibilità consente agli agri-coltori (persone fisiche o giuridiche) in pos-sesso dei requisiti per l’assegnazione di paga-menti diretti, in caso di vendita o di affitto del-

l’azienda o di parte di essa, con un contratto firmato anteriormente alla data di scadenza per la presentazione della domanda nel 2015, di poter trasferire uno dei requisiti richiesti per avere i titoli nel 2015 vale a dire aver benefi-ciato nel 2013 di un pagamento diretto. In questo caso la domanda di assegnazione dei diritti all’aiuto, presentata dall’acquirente o dal conduttore, dovrà indicare specificata-mente la clausola contenuta nel contratto di vendita o di locazione.

2 • Inoltre in caso di vendita di un’azienda o di parte di essa, gli agricoltori possono, sempre prima del 15 maggio 2015, trasferire insieme all’azienda (o a parte di essa), i corri-spondenti diritti all’aiuto da assegnare. In tale contesto, ai fini del calcolo del valore dei titoli, sarà possibile per l’acquirente bene-ficiare dei pagamenti (o della quota parte) che il venditore ha ricevuto per il 2014.

Il venditore dovrà presentare domanda di as-segnazione dei diritti; l’acquirente dovrà essere in possesso del requisito di “agricoltore in atti-vità”.

Il Regolamento comunitario dispone che la domanda di assegnazione sia presentata dal venditore ma che questi possa espressamente autorizzare l’acquirente a presentare la do-manda di assegnazione dei diritti in suo nome.

Nella domanda di assegnazione andrà specifi-cato il contenuto della clausola (ed eventual-mente allegato il contratto), il numero di ettari ammissibili che consentono il riconoscimento del titolo, le generalità dell’acquirente. 3 • Anche in caso di affitto di un’azienda o di parte di essa, con contratto concluso prima del 15 maggio 2015, gli agricoltori possono con-venire di concedere in affitto anche i diritti all’aiuto da assegnare. In tal caso i diritti ver-ranno assegnati al concedente e direttamente affittati al conduttore.

Il locatore/concedente deve presentare do-manda di assegnazione dei nuovi titoli, aver avuto diritto a percepire pagamenti nel 2013, l’affittuario deve essere agricoltore in attività ai sensi della normativa in vigore.

Analogamente a quanto previsto per la ven-dita, anche in caso di affitto il concedente può autorizzare il conduttore a presentare a suo nome la domanda di assegnazione dei diritti.

Roberto Giorgi

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