QUASI AL TERMINE L’ITER PER LA RURALITÀ DEI FABBRICATI

07/09/2012

Con l’emanazione del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 luglio 2012, si completa il quadro normativo per il riconoscimento dei requisiti di ruralità dei fabbricati destinati ad abitazione o all’uso strumentale all’attività agricola. Il Decreto dà attuazione a quanto disposto dalle precedenti normative, che avevano demandato a tale provvedimento l’individuazione delle modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza dei requisiti di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Si ricorda che le domande di variazione dei fabbricati già iscritti al Catasto edilizio urbano, da presentare unitamente ai relativi modelli di autocertificazione, previsti ai sensi del D.M. del 14 settembre 2011 (G.U. n. 220 del 21/09/2011), sono dirette ad ottenere l’attribuzione della categoria catastale A/6, classe R, per i fabbricati rurali ad uso abitativo e della categoria D/10 per i fabbricati ad uso strumentale. In particolare, la presentazione delle predette domande si è resa necessaria per superare la soggettività all’ex ICI dei fabbricati rurali, per gli anni fino al 2011, dopo che la Corte di Cassazione, si era pronunciata per il riconoscimento dei benefici fiscali connessi alla ruralità degli immobili, a condizione che per gli stessi immobili fossero riconosciute le predette categorie A/6 e D/10. A norma dell’art. 1, c. 1 e 2 del Decreto: “Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell’iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10, è apposta una specifica annotazione”. La norma è chiara nella sua previsione richiedendo una specifica annotazione negli atti catastali della sussistenza dei requisiti di ruralità, indipendentemente dalla categoria attribuita all’immobile in base al “al quadro generale di qualificazione”. Di conseguenza, ai fini fiscali, per i fabbricati rurali non è più necessaria l’attribuzione delle categorie A/6 e D/10 essendo rilevante l’apposizione della suddetta annotazione, che ha lo stesso effetto dell’assegnazione delle suddette categorie. In breve, a far data dall’entrata in vigore del Decreto, per i fabbricati ad uso abitativo e strumentale per i quali sia stata presentata o venga presentata la domanda per il riconoscimento dei requisiti di ruralità non saranno più attribuite le categorie A/6, per gli abitativi, e D/10 per gli strumentali censibili in categorie diverse (C/2, C/6, ecc.), come precedentemente previsto dal D.M. del 14/09/2011. Ai fini del riconoscimento dei requisiti di ruralità il nuovo Decreto, come il precedente, stabilisce, all’art. 2, le modalità di presentazione delle domande e delle relative autocertificazioni per le unità immobiliari sia ad uso abitativo che strumentale, censite nel Catasto edilizio urbano, ad eccezione di quelle che risultano già accatastate nella categoria D/10; i modelli, di cui agli allegati A, B, e C del Decreto, devono essere presentati all’Ufficio provinciale competente dell’Agenzia del territorio, entro il prossimo 30 settembre. A norma dell’art. 2, c. 5 del Decreto, i fabbricati di nuova costruzione od oggetto di intervento edilizio per i quali sussistono i requisiti di ruralità sono dichiarati in catasto secondo le modalità previste dalla procedura DOCFA, allegando le prescritte autocertificazioni redatte secondo i predetti modelli allegati al Decreto. L’art. 2, c. 6 del Decreto prevede, a regime, che ai soli fini della iscrizione o cancellazione dell’annotazione dei requisiti di ruralità per le unità immobiliari già censite che acquisiscono o perdono tali requisiti, senza che sia modificata la categoria, la classe o gli altri dati reddituali, deve essere presentata un’apposita istanza denominata “Richiesta di iscrizione dei requisiti di ruralità ex art. 2, c. 6, D.M. 26/07/2012”, unitamente ad un’apposita autocertificazione, ovvero un’analoga richiesta di cancellazione, entro 30 giorni da quello in cui l’unità immobiliare ha acquisito o perso i requisiti, i cui modelli sono allegati alla predetta circolare dell’Agenzia del territorio. In base all’art. 4 del Decreto, gli uffici dell’Agenzia competenti per territorio provvedono, anche a campione, alla verifica delle autocertificazioni allegate alle domande presentate ai fini del riconoscimento della ruralità e delle richieste di iscrizione o di cancellazione, di cui al precedente paragrafo, nonché alla verifica del classamento e dei requisiti di ruralità per gli immobili dichiarati con procedura DOCFA. L’Agenzia del territorio rende disponibile, inoltre, ai Comuni e all’Agenzia delle entrate, sull’apposito Portale, i dati relativi alle domande presentate, al fine di agevolare le attività di verifica di rispettiva competenza. Ai sensi del successivo art. 5, il mancato riconoscimento del requisito di ruralità è accertato con provvedimento motivato del Direttore dell’Ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio, registrato negli atti catastali e notificato agli interessati. Il provvedimento è impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali, ai sensi del D.Lgs. n. 546/92. Resta ferma la data del 30 novembre 2012 per dichiarare al Catasto Edilizio Urbano i fabbricati rurali già censiti al Catasto terreni. I nostri Uffici sono a disposizione per ogni informazione in merito.

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MARCO OTTONE