ELENCO CLIENTI E FORNITORI: FISSATE LE SCADENZE

10/08/2013

Il 12 novembre 2013 scade il termine per il primo invio delle comunicazioni rilevanti ai fini Iva, adempimento noto come “spesometro”; la normativa trae origine dall’art. 21 del D.L. n. 78/2010, al quale è stata data attuazione regolamentare con provvedimento direttoriale del 02/08/2013. Con tale provvedimento sono stati stabiliti i termini sia per l’invio dell’annualità 2012 che di quelle successive secondo il seguente calendario:
• relativamente alle comunicazioni per il 2012, i soggetti che effettuano le liquidazioni mensili ai fini IVA devono trasmettere la comunicazione entro il 12 novembre 2013; gli altri soggetti entro il 21 novembre 2013;
• relativamente alle comunicazioni per il 2013 e annualità’ successive, i soggetti che effettuano le liquidazioni mensili sono tenuti a trasmettere la comunicazione entro il 10 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento e gli altri soggetti entro il 20 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, con esclusione dei soggetti che si avvalgono del regime dei minimi. Formano oggetto della comunicazione le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute soggette all’obbligo di fatturazione, per ciascun cliente e fornitore, indipendentemente dall’ammontare dell’operazione e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’IVA.
Sono escluse, in via oggettiva, dall’obbligo della comunicazione le operazioni che riguardano le importazioni, le esportazioni, le operazioni intracomunitarie, le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è’ avvenuto mediante carte di credito, di debito, o prepagate e le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 605/73.
I dati delle operazioni possono essere comunicati in forma analitica ovvero in forma aggregata; nel primo caso, per ogni operazione devono essere indicati i dati analitici tra cui l’anno di riferimento, la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale del cedente o prestatore o del cessionario o committente e per ogni fattura attiva o passiva il corrispettivo al netto dell’Iva, l’ammontare dell’imposta ovvero che si tratta di operazioni non imponibili o esenti e la data di registrazione. Per ciascuna cessione o prestazione per le quali non vi è’ l’obbligo dell’emissione della fattura va indicato il codice fiscale del cessionario o committente e i corrispettivi comprensivi dell’IVA.
Quando i dati sono comunicati in forma aggregata, per le operazioni documentate da fattura, devono essere indicati, per ciascuna controparte, distintamente per le operazioni attive e passive, gli importi totali delle operazioni facendo riferimento alla data di emissione o ricezione del documento. Per l’omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione da 258 a 2.065 euro. Gli uffici sono a disposizione per qualsiasi informazione in merito.

Area fiscale
curata da
MARCO OTTONE