LE NOVITÀ DELLA MANOVRA MONTI

03/01/2012

Con riferimento al decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (c.d. Manovra Monti) si forniscono qui di seguito alcune prime indicazioni sulle principali disposizioni che attengono alla materia previdenziale, con riserva di tornare sui singoli argomenti.
Al fine di rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico, sono state introdotte rilevanti modifiche al nostro ordinamento previdenziale in ottemperanza agli impegni internazionali e con l’Unione Europea.

Pensione di vecchiaia

A decorrere dal 1° gennaio 2012 vengono rivisti i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Nel 2012 il requisito anagrafico degli uomini viene elevato a 66 anni sia per i lavoratori dipendenti, sia per i lavoratori autonomi; mentre il requisito anagrafico delle donne viene elevato a 62 anni per le lavoratrici dipendenti e a 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome.
Per queste ultime (lavoratrici del settore privato dipendenti ed autonome) è previsto inoltre un percorso di graduale allineamento all’età anagrafica prevista per gli uomini che si concluderà nel 2018, secondo la seguente progressione:
Anni Lavoratrici dipendenti Lavoratrici autonome
2012 62 anni 63 anni e 6 mesi
2014 63 anni e 6 mesi 64 anni e 6 mesi
2016 65 anni 65 anni e 6 mesi
2018 66 anni 66 anni
Tali requisiti potrebbero essere successivamente soggetti ad ulteriori elevazioni in relazione agli incrementi della speranza di vita. In ogni caso nel 2021 l’età minima per l’accesso alla pensione di vecchiaia non potrà essere inferiore per tutti a 67 anni.
Per quanto riguarda l’anzianità assicurativa il diritto alla prestazione è conseguito in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni. Per i lavoratori che hanno iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 1996 il conseguimento della pensione è subordinato all’ulteriore condizione che l’importo della stessa non sia inferiore ad 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale.
Tale requisito viene meno al compimento del 70° anno di età, sempreché sussista un’anzianità contributiva di almeno 5 anni.

Pensione anticipata

Questa nuova prestazione sostituisce la pensione di anzianità e consente di conseguire il diritto alla pensione con un’età inferiore rispetto a quella richiesta per il conseguimento della pensione di vecchiaia ordinaria.
L’accesso alla pensione anticipata è subordinato al possesso di un’anzianità contributiva nel 2012 di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, nel 2013 di 42 anni e 2 mesi per gli uomini e 41 anni e 2 mesi per le donne, e nel 2014 di 42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 anni e 3 mesi per le donne.
Per i soggetti che accedono a questo trattamento prima di aver compiuto 62 anni di età sono previste forme di penalizzazione sulla misura della prestazione. In particolare sulla quota di trattamento relativa all’anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione percentuale pari a 2 punti per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto a tale età (62 anni).
Per coloro che hanno maturato il primo accredito contributivo successivamente al 1° gennaio 1996, e che dunque sono soggetti esclusivamente al sistema di calcolo contributivo, il diritto alla prestazione è conseguito in presenza di un’età anagrafica di 63 anni e di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, sempreché l’importo del trattamento spettante non sia inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale.
Tali requisiti (sia quello anagrafico che quello relativo all’anzianità contributiva) potrebbero essere soggetti ad ulteriori elevazioni in relazione agli incrementi della speranza di vita.

Area patronato
curata da
PAOLA ROSSI