CUMULABILITÀ DELLA TREDICESIMA E INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE

28/11/2016

L’INPS con la circolare n. 195 del 10 novembre 2016 riconosce il diritto dei pensionati delle gestioni esclusive (ex-INPDAP, ex- IPOST e ex-FS) alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di Enti pubblici a percepire la tredicesima mensilità e l’indennità integrativa speciale.
Sull’argomento persisteva un vuoto legislativo derivato da ben due pronunce della Corte Costituzionale (sentenze 566/1989 e 232/1992) con le quali era stata dichiarata la illegittimità dei seguenti articoli.
Art. 97, 1° comma, D.P.R. 1092/1973: Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile che presta opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, anche se svolge attività lucrativa, non compete la tredicesima mensilità e l’assegno di caroviveri per il periodo in cui ha prestato detta opera retribuita.
Art. 99, 5° comma, D.P.R. 1092/1973: L’indennità integrativa speciale non è cedibile né pignorabile né sequestrabile. La corresponsione della suddetta indennità è sospesa nei confronti del titolare di pensione o di assegno che presti opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, anche se svolgono attività lucrativa.
In ragione dell’innumerevole contenzioso che si era creato a seguito delle due pronunce costituzionali, l’INPS – d’intesa con il Ministero del Lavoro – fornisce una soluzione amministrativa che mette fine all’annosa vicenda, riconoscendo a favore dei pensionati delle gestioni esclusive in costanza di attività lavorativa presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici:
• il pagamento nel mese di dicembre 2016 della tredicesima mensilità e dell’indennità integrativa speciale;
• il diritto a percepire gli arretrati, comprensivi degli interessi legali e/o rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale.

Area patronato
curata da
PAOLA ROSSI