Elettricità: cambia l’Iva se per uso domestico o aziendale

26/10/2016

Se l’energia elettrica, acquistata, tramite la propria partita Iva, da un imprenditore individuale o da un professionista, viene destinata, anche solo in parte, allo svolgimento dell’attività economica, non è possibile considerarla «ad uso domestico», quindi, deve essere chiesta l’applicazione dell’aliquota Iva ordinaria del 22% (non del 10%) sull’intera fornitura e non solo sulla parte business. Solo con l’applicazione dell’aliquota Iva del 22%, poi, è possibile detrarne una parte (con «criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati», ai sensi dell’articolo 19, comma 4, Dpr 633/72) e dedurre una parte del costo (50% per i professionisti e in base ai metri quadri business per le imprese), se l’utenza è intestata alla partita Iva, in quanto l’aliquota ridotta del 10% presuppone l’esclusivo “uso domestico” dell’energia elettrica. Nei casi di contratti per uso non domestico residenziale, poi, il canone Rai non viene addebitato nella fattura dell’energia, neanche se la residenza del titolare della partita Iva coincide con il luogo dell’utenza elettrica business. Se i titolari di partita Iva, modificano il contratto di fornitura elettrica da domestico a business (con la conseguente variazione anche delle relative tariffe), il canone Rai va, comunque, pagato con il bollettino postale, tranne nei casi in cui la persona fisica non abbia alcun apparecchio televisivo.