INAIL: infortuni occorsi in missione e in trasferta

02/01/2014

Con la circolare 52/2013, l’Inail perviene alla conclusione che gli infortuni che si verifichino durante una missione o trasferta devono essere trattati non già come infortuni “in itinere”, ma come avvenuti “in occasione di lavoro”.
In sostanza, dall’inizio alla fine della missione o trasferta, il lavoratore si trova in una situazione di “costrittività organizzativa” e, pertanto, ogni azione è necessitata da tale circostanza, non avendo l’assicurato libertà di scelta in merito alle modalità di svolgimento della missione stessa, che sono invece imposte dal datore di lavoro (data, mezzo di trasporto, luogo, pernottamento, ecc.).
Proprio questa considerazione fa ritenere che ogni evento si verifichi in attualità o in occasione di lavoro, essendo accessorio all’attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso.
In particolare, l’Istituto prende in esame tre diverse ipotesi di infortunio:
1) Infortuni occorsi durante il tragitto dall’abitazione al luogo dove deve essere svolta l’attività durante la missione e viceversa;
2) Infortuni occorsi negli spostamenti effettuati per recarsi dall’albergo al luogo di svolgimento dell’attività lavorativa e viceversa;
3) Infortuni occorsi all’interno della stanza d’albergo.
L’esame dettagliato e circostanziato dei richiamati casi (si veda in proposito la circolare per le relative argomentazioni) fa sostenere all’INAIL che tutti gli eventi occorsi a un lavoratore dall’inizio alla fine di una missione o trasferta siano meritevoli di tutela.
Fanno eccezione a tale principio e, quindi, non sono indennizzabili gli eventi:
– verificatisi nello svolgimento di attività che non hanno alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con la situazione di costrittività organizzativa;
– verificatisi nel caso di rischio elettivo (determinato da una scelta arbitraria del lavoratore).
La circolare in oggetto è interessante anche nella parte in cui illustra le fattispecie dell’occasione di lavoro e dell’infortunio in itinere: infatti, è proprio ripercorrendo l’evoluzione giurisprudenziale in materia che l’INAIL giunge alla determinazione che l’infortunio in trasferta o missione sia da considerare come avvenuto in attualità di lavoro.