Compensazione o rimborso… la strada per l’utilizzo del credito IVA annuale

03/02/2012

Con la chiusura delle operazioni di registrazione fatture relative all’anno precedente, nel caso in cui risulti una posizione
creditoria nei confronti dell’Erario, si presenta la doppia possibilità di utilizzo del credito Iva esposto nell’ultima liquidazione
IVA dell’anno precedente; infatti è possibile usufruire della compensazione di tale eccedenza d’imposta per pagare eventuali debiti tributari e contributivi oppure è possibile richiederne il rimborso all’Agenzia delle Entrate.
Lo scorso anno inoltre sono entrate in vigore le nuove norme in merito alle modalità di utilizzo in compensazione dei crediti IVA maturati e sono diventati più rigorosi i controlli finalizzati a contrastare le compensazioni illecite.
È stata introdotta, infatti, una procedura preventiva di verifica a cui devono attenersi i contribuenti che effettuano compensazioni di crediti IVA superiori a 10mila euro annui.
Con le nuove regole, il recupero dell’imposta eccedente può essere effettuato soltanto a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza infrannuale da cui emerge il credito; inoltre i contribuenti che vogliono usufruire di crediti IVA in compensazione per un importo superiore a 15mila euro, sono obbligati ad inviare la dichiarazione Iva relativa all’anno precedente con l’apposizione del visto di conformità da parte del nostro Caf Imprese.
Vale la pena ricordare che dal 1 gennaio 2011 la compensazione di crediti per imposte erariali non è ammessa fino alla concorrenza dei debiti per imposte erariali iscritte a ruolo, superiori a 1.500 euro, per cui è scaduto il termine di pagamento.
L’alternativa alla compensazione del credito IVA consiste naturalmente nel rimborso dell’eccedenza di fine anno; tale richiesta, nel rispetto dei normali presupposti di legge (acquisto beni strumentali, aliquota media, operazioni esenti, minor eccedenza del triennio), deve essere inoltrata direttamente con la presentazione della dichiarazione IVA all’Agenzia delle Entrate, la quale provvederà a veicolare la stessa all’Agente della riscossione competente.
In entrambi i casi la dichiarazione IVA può essere presentata in via autonoma a partire da febbraio dell’anno successivo.
I Nostri Uffici sono a disposizione degli associati per eventualiapprofondimenti e valutazioni sulla materia.