Vietato l’appalto di manodopera

01/03/2014

Diverse aziende agricole ricorrono all’utilizzo di cooperative di lavoro per lo svolgimento di attività: si ritiene opportuno segnalare che usufruire dei servizi di queste cooperative potrebbe creare seri problemi con la Direzione Territoriale del Lavoro, legati alla disciplina dei contratti di appalto.
L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l’incarico di compiere un’opera o un servizio dietro un corrispettivo in denaro. Per quanto riguarda la normativa, sono numerose le leggi speciali intervenute, e tra queste assume rilevante incidenza la legge “Biagi”.
Il Dgls n. 276/2003, individua le caratteristiche dell’appalto precisando che per essere considerato regolare è necessario che l’appaltatore (soggetto che deve eseguire i lavori):
• sia un’impresa con organizzazione dei mezzi necessari, in relazione alle esigenze dell’opera e del servizio;
• eserciti direttamente il potere direttivo e organizzativo sul personale impiegato;
• assuma il rischio di impresa (cioè che concretamente spetti all’appaltatore il rischio di lavorare in perdita)
• Laddove sussistano i sopra elencati requisiti, l’impresa appaltatrice potrà eseguire l’opera o i servizi commissionati.
Affinché venga limitato il rischio di possibili contestazioni dalle autorità vigilanti, è necessario sottoscrivere un contratto di appalto di servizi dal quale dovranno risultare i seguenti elementi:
• il rischio di impresa è a carico dell’appaltatrice: l’impiego dei capitali e dei mezzi è a carico dell’azienda cui è stato appaltato il servizio. L’esposizione al rischio dell’azienda appaltatrice può risultare dalla determinazione di un corrispettivo fisso sulla base del raggiungimento del risultato, e non in base alle effettive ore di lavoro;
• Esercizio del potere direttivo sui lavoratori da parte dell’azienda appaltatrice; è necessario che il potere direttivo sui lavoratori impiegati per le attività dell’azienda e per lo svolgimento dei servizi venga esercitato dall’appaltatore e mai dal committente.
Quanto sopra esposto fa si che sia necessaria molta cautela nel concedere in appalto dei servizi a soggetti terzi che inviano il proprio personale. Infatti è essenziale verificare che sussistano sempre i requisiti sopra elencati. Nel caso opposto si ricade nell’ipotesi di somministrazione/interposizione illecita di manodopera, con sanzioni anche di carattere penale a carico del committente e dell’appaltatore.
In particolare le aziende dovranno accertarsi che il soggetto appaltatore:
• Sia in possesso di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto all’oggetto del contratto, eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto e si assuma il rischio di impresa;
• Sia un’impresa regolarmente abilitata ad effettuare determinate specifiche lavorazioni e sia regolarmente iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio;
• Dia pieno rispetto al contratto di categoria applicato, per gli eventuali lavoratori dipendenti e alle previste norme di sicurezza individuale;
• Sia in regola con i versamenti previdenziali e fiscali di legge, nonché quelli contrattuali: a tal proposito l’appaltatore dovrà consegnare all’appaltante regolare copia del DURC (documento unico di regolarità contributiva) e, la documentazione attestante i suddetti adempimenti;
• Ogni lavoratore utilizzato sia dotato di apposito tesserino di riconoscimento. Ogni contratto di appalto deve risultare da atto scritto, contenente anche gli elementi sopra evidenziati.