Assegno di maternità per la donna che non lavora: importi e limiti per il 2014

09/04/2014

Per ogni figlio nato o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, che non beneficiano di altra indennità di maternità, è concesso dai comuni l’assegno di maternità di base. Sulla Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati i nuovi importi ed i limiti di reddito al fine di ottenere l’assegno di maternità per la donna non lavoratrice, a seguito dell’incremento dell’indice ISTAT. L’importo complessivo dell’assegno per l’anno 2014, se spettante nella misura intera, è di € 338,21 per 5 mensilità e quindi complessivamente pari a € 1.691,05. L’assegno di maternità viene corrisposto a condizione che il reddito familiare non sia superiore al valore Isee (l’indicatore sulla situazione economica che tiene conto anche del patrimonio immobiliare e mobiliare) stabilito ogni anno. Il limite di reddito da non superare per avere diritto a tale assegno, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, è aggiornato a € 35.256,84.. La domanda deve essere presentata al comune di residenza (anche se l’assegno sarà erogato dall’INPS) entro il termine perentorio di 6 mesi dalla nascita del figlio (o dalla data di ingresso del minore in famiglia).