Da quest’anno più costose le rivalutazioni di terreni e le partecipazioni sociali

05/02/2015

La Legge di Stabilità 2015 ha riaperto i termini per beneficiare della rivalutazione di terreni e delle partecipazioni detenute al di fuori dell’attività d’impresa. Questo è quanto previsto dalla Legge n. 190/2014 pubblicata in G.U. del 29 dicembre 2014, che ha previsto però delle condizioni più onerose rispetto al passato per l’affrancamento.
In particolare, il decreto è intervenuto modificando il D.L. n. 282/2002, stabilendo che possono beneficiare della rivalutazione le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali che, al primo gennaio 2015, si trovano in possesso di partecipazioni (qualificate e non) e/o di terreni (edificabili e non).
L’imposta sostitutiva da versare per effettuare la rivalutazione, raddoppiata rispetto alle precedenti versioni di tale opportunità, è pari al 4%del valore risultante dalla perizia per le partecipazioni non qualificate e dell’8%del valore peritale per le partecipazioni qualificate e i terreni.
La perizia giurata deve essere redatta da un soggetto esperto, dotato delle idonee caratteristiche, e deve essere effettuata entro il 30 giugno 2015, data entro la quale deve essere versata anche l’imposta sostitutiva. Il versamento dell’imposta può essere effettuato anche in forma rateale, con un massimo di tre quote annuali. In questo caso, le rate successive alla prima devono essere versate sempre entro il 30 giugno di ogni anno con l’aggiunta di interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente.
Il versamento dell’imposta sostitutiva è condizione essenziale per il riconoscimento dell’operazione. In pratica affinché si producano gli effetti voluti devono essere rispettate due condizioni:
• L’asseverazione della perizia entro il 30 giugno 2015;
• Il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata entro la stessa data.
Per le persone fisiche e gli enti non commerciali che esercitano anche attività imprenditoriale, per effettuare la rivalutazione sarà necessario preliminarmente verificare che terreni e partecipazioni oggetto di rivalutazione non siano detenuti nell’attività d’impresa. Altrimenti, detti beni non potranno essere rivalutati.
Prima di effettuare questo tipo di operazioni è necessario pur sempre verificarne la convenienza; per fare questo è necessario considerare che la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita delle partecipazioni e dei terreni si applica sul differenziale tra costo d’acquisto e risultato della vendita e su tale risultato si applicano sicuramente imposte maggiori.
Per questi casi sembrerebbe più conveniente la tassazione dovuta sulla rivalutazione, con aliquota al 4% o all’8%, ma comunque è necessario sempre tenere presente che la tassazione sostitutiva dovuta sulla rivalutazione si applica sull’intero valore risultante dalla perizia di stima.
Per chiarimenti o considerazioni su casi particolari i nostri Uffici sono a vostra completa disposizione.

Marco Ottone