Extracomunitari (non vedenti)

08/01/2016

Pensione e indennità ai ciechi civili

Con il messaggio n. 6456 del 20 ottobre 2015 l’INPS si adegua alla sentenza della Corte Costituzionale 22/2015, che dichiara l’illegittimità dell’art. 80, comma 19, della L. 388/2000, e riconosce ai cittadini stranieri extracomunitari non vedenti, anche se sprovvisti del permesso di lungo soggiorno, il diritto alla pensione e all’indennità speciale riconosciuta ai ciechi civili qualora legalmente soggiornanti. Ne discende, chiarisce il messaggio, che il diritto alle prestazioni previste per i ciechi totali e parziali si estende nei confronti degli stranieri extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 T.U. Immigrazione, anche se sprovvisti di permesso di lungo soggiorno. Si fa presente che la norma è già stata nel passato oggetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale, infatti al riguardo si ricorda la sentenza della Corte Costituzionale 40/2013 con la quale si estendevano altresì ai cittadini extracomunitari l’indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità, l’assegno mensile di invalidità e l’indennità di frequenza. Sull’argomento si segnala un’ulteriore recente intervento della Corte Costituzionale, sentenza n. 230 dell’11 novembre 2015, che ancora una volta dichiara l’incostituzionalità dell’art. 80, comma 19, L. 388/2000, ed estende, questa volta, il diritto a richiedere la pensione di invalidità civile per sordi e l’indennità di comunicazione ai cittadini extracomunitari non legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato. In buona sostanza anche in questa ipotesi le prestazioni possono essere richieste quando gli stranieri extracomunitari siano titolari di permesso di soggiorno di almeno un anno.