Riso: Bruxelles ha notificato i DM. Si attendono osservazioni dalla Commissione Europea

19/05/2017

Il 13 maggio scorso a Bruxelles sono stati notificati i decreti ministeriali relativi all’obbligo di indicazione in etichetta del riso e del grano duro per le paste di semola di grano duro.

La Commissione Europea da tale data ha tre mesi per la presentazione di eventuali osservazioni.
Per quanto riguarda il DM riso, le disposizioni riportate nel testo si applicano al riso come definito dalla legge 18 marzo 1958, n. 325.
Le indicazioni obbligatorie da riportare sulle confezioni di riso sono:
- “Paese di coltivazione del riso”: ovvero il nome del paese nel quale è stato coltivato il risone;
- “Paese di lavorazione”: ovvero il nome del paese nel quale è stata effettuata la lavorazione e/o trasformazione del risone;
- “Paese di confezionamento”: ovvero il nome del paese nel quale è stato confezionato il riso.

Nel caso il riso sia stato coltivato o lavorato in più Paesi europei o extra europei, anche in assenza di miscele, in luogo del nome del Paese si possono utilizzare le diciture “UE”, “non UE”, “Ue non UE”.
Tale possibilità non si applica all’indicazione del Paese di confezionamento.
Le indicazioni devono essere poste in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.
Le sanzioni sono quelle previste nell’articolo 4 comma 10 della legge 3 febbraio 2011 n. 4.
Il decreto non si applica ai prodotti fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro o Paese terzo.
Le disposizioni entrano in vigore dopo 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si applicano in via sperimentale fino al 30 dicembre 2020.
I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima dell’entrata in vigore del decreto che non soddisfano i suddetti criteri, possono essere messi in commercio fino ad esaurimento delle scorte.