Tassa sulla spesa, dal 1° gennaio 2018 sacchetti frutta e verdura a pagamento

15/02/2018

A partire dal 1 gennaio 2018, che siano con o senza manici, anche i sacchi leggeri e ultraleggeri (ossia con spessore della singola parete inferiore a 15 micron) utilizzati per il trasporto di merci e prodotti, a fini di igiene o come imballaggio primario in gastronomia, macelleria, pescheria, ortofrutta e panetteria, devono essere biodegradabili e compostabili secondo la norma Uni En 13432, con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile di almeno il 40% e devono essere distribuiti esclusivamente a pagamento. Così come gli shopper per asporto merci, le nuove buste non possono essere distribuite gratuitamente e il prezzo di vendita deve risultare dallo scontrino o dalla fattura di acquisto delle merci Per gli esercenti - la disposizione vale anche per i produttori agricoli che effettuano vendita diretta - non conviene trasgredire la nuova norma perché le multe sono salate: da 2.500 euro a 25 mila euro ma possono salire 100mila euro se la violazione riguarda quantitativi ingenti o se il valore delle buste fuori legge è superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore. Nei corrispettivi da compilare mensilmente è quindi necessario inserire un’ulteriore colonna al 22% dove indicare l’incasso relativo alla vendita dei sacchetti. L’importo deve essere sommato a quello relativo all’incasso per la vendita dei prodotti agricoli e il risultato va indicato nella prima colonna.