Qualità dell’aria: le limitazioni in vigore

15/10/2020

Una delibera della Giunta regionale approvata il 25 settembre scorso ha aggiornato lo schema di ordinanza tipo per l’applicazione delle misure di limitazione delle emissioni a partire dalla stagione invernale 2020/2021 (la delibera si può leggere cliccando sul link che segue DGR_14-1996_200925 ).

Rammentiamo che le limitazioni, strutturali o temporanee, sono in vigore dal 1° ottobre al 31 marzo. 

I divieti che riguardano più da vicino il settore agricolo ricalcano essenzialmente quelli dello scorso anno e possono essere così riassunti:
Allerta di 1° Livello - colore “ARANCIO”
divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc.), di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono tuttavia ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:
- iniezione superficiale (solchi aperti);
- iniezione profonda (solchi chiusi);
- sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche: 1) spandimento a raso in strisce; 2) spandimento con scarificazione.