Detassazione delle erogazioni legate all’andamento economico delle imprese

13/07/2011

Si informano gli associati, datori di lavoro, che la legge di stabilità per il 2011 (art. 1 – c. 47, della legge 13 dicembre 2010, n. 220) ha introdotto la tassazione agevolata delle erogazioni legate all’andamento economico dell’impresa, mediante l’applicazione di una aliquota del 10%, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali; in  proposito, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011, emanata di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha chiarito che la concessione della predetta agevolazione, per l’anno 2011, è subordinata “ alla circostanza che la retribuzione premiale sia erogata in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, escludendo, quindi, dal beneficio fiscale gli emolumenti premiali corrisposti sulla base di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero di accordi individuali tra datori di lavoro e prestatori di lavoro”.
Per la provincia di Alessandria, tale accordo è stato stipulato il giorno 16 giugno 2011 da Confagricoltura, Coldiretti e Confederazione Italiana Agricoltori (da un lato, in rappresentanza dei datori di lavoro agricoli) e da  FAI - CISL, FLAI - CGIL e UILA - UIL (dall’altro lato, in rappresentanza degli operai agricoli).
Nell’accordo sono state recepite, per l’anno 2011, le disposizioni del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010 per gli istituti quali, a mero titolo esemplificativo, le erogazioni  premiali e i trattamenti economici per lavoro straordinario, supplementare, a turni, notturno, festivo e domenicale.
Le imprese pertanto potranno  applicare a favore del personale dipendente il regime fiscale agevolato di cui in premessa, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile, alle  somme erogate ai dipendenti nell’anno 2011, sempre che le stesse siano riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegati ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
L’accordo si applicherà ai rapporti di lavoro delle imprese aderenti a Confagricoltura della provincia di Alessandria ancorché la prestazione venga resa in ambiti provinciali diversi con decorrenza  16 giugno 2011.
In aggiunta al beneficio dell’aliquota ridotta è previsto un ulteriore beneficio, che consisterà in uno sgravio di 25 punti percentuali sui contributi previdenziali a carico del datore di lavoro ed in uno sgravio totale sui contributi previdenziali a carico del lavoratore; si applicherà fino ad un importo  massimo (di erogazioni e trattamenti economici “premiali”) pari ad € 6.000,00 lordi per lavoratore, il cui reddito annuo da lavoro dipendente non  superi € 40.000,00.
Per accedere allo sgravio, i datori di lavoro dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’Inps, secondo le modalità determinate dall’Istituto medesimo.
Le domande potranno essere inoltrate anche tramite i soggetti abilitati a svolgere gli adempimenti di cui all’articolo 1 della Legge dell’11 gennaio 1979 n. 12 (tra le quali la scrivente).
Si richiama l’attenzione in merito alla corretta applicazione dell’agevolazione descritta sul fatto che, nonostante le importanti aperture da parte dei Ministeri competenti in merito alla forma ed ai contenuti degli accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, il soggetto responsabile nei confronti dell’amministrazione finanziaria resta in qualità di sostituto d’imposta il datore di lavoro, il quale, come ricordato anche dell’Agenzia delle Entrate nella citata circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011, è tenuto a fornire la prova che le somme detassate siano riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegati ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Pertanto, in caso di comportamento fraudolento, il datore di lavoro sarà colpito da pesanti sanzioni ed al conseguente recupero di quanto, indebitamente, hanno beneficiato il medesimo e il dipendente.