Torniamo sull’argomento del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi (già diffusamente trattato nella Newsletter n. 1 del 3 gennaio scorso) per approfondire alcuni aspetti di rilievo.
L’agevolazione rappresenta l’evoluzione del super ed
iper ammortamento previsto fino all’anno 2019 (forma agevolativa
alla quale non potevano accedere le aziende agricole che, per loro
natura, determinano il reddito su base catastale e non sulle risultanze
del bilancio) e consente la creazione di un credito d’imposta
utilizzabile in compensazione sul modello F24 per il pagamento di
tributo e contributi.
Proprio per la trasformazione da maggiorazione del costo (iper o
super ammortamento) a credito d’imposta (fortemente voluto
e portato avanti da Confagricoltura) esso è utilizzabile
anche dalle aziende agricole a prescindere dalla forma giuridica
(ditta individuale o società) e dal regime contabile.
L’attuale disciplina è applicabile per gli investimenti
effettuati a decorrere dal 01.01.2020 fino al 31.12.2020, ovvero
entro il 30.06.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020
sia soddisfatta la duplice condizione relativa all’ordine
e all’acconto minimo del 20%.
Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti
in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate
nel territorio dello Stato.
L’ambito applicativo soggettivo è esteso a tutte le
imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse come detto
le aziende agricole seppure con modalità in corso di definizione,
indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di
appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento,
liquidazione coatta amministrativa, soggette ad altra procedura
concorsuale.
La fruizione del credito, che dovrà avvenire esclusivamente
tramite compensazione in F24 è subordinata al rispetto delle
normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun
settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori
e dovrà rispettare le seguenti regole:
- deve avvenire in 5 quote annuali di pari importo;
- decorre dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata
in funzione del bene (quindi un bene acquistato nel 2020 genererà
un credito d’imposta utilizzabile dall’anno 2021);
- richiede apposita comunicazione al Mise, secondo modello, contenuto,
modalità e termini di invio da definirsi in un Decreto direttoriale
di prossima emanazione.
I beni che danno diritto al credito e quelli esclusi
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi
strumentali all’esercizio d’impresa, esclusi:
- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’articolo
164, comma 1, Tuir. In attesa dell’emanazione del decreto
attuativo si ritiene che possano essere escluse dall’agevolazione
unicamente le autovetture per trasporto persone mentre potranno
rientrare gli autocarri, le trattrici agricole e le macchine semoventi;
- i beni con un coefficiente di ammortamento ai fini fiscali inferiori
al 6,5%, quindi con un ammortamento superiore a 15 esercizi;
- i fabbricati e le costruzioni.
Danno accesso al credito d’imposta anche gli investimenti
in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa
di cui all’allegato B della legge 232/2016.
La misura del bonus
Come accennato, la misura del beneficio fiscale cambia
in funzione della tipologia dei beni oggetto dell’investimento:
- per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica
e digitale delle imprese secondo il modello “Impresa 4.0”
(allegato A alla legge 232/2016), il credito d’imposta è
pari al 40% del costo. Per gli investimenti effettuati mediante
contratti di leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore
per l’acquisto dei beni;
- per i beni immateriali (software, sistemi, piattaforme e applicazioni)
connessi a investimenti in beni materiali “Impresa 4.0”
(allegato B alla legge 232/2016), il credito d’imposta è
pari al 15% del costo, entro il limite massimo di costi ammissibili
pari a 700mila euro;
- per i beni diversi da quelli di cui ai due punti precedenti, il
credito d’imposta è pari al 6% del costo. Anche in
questo caso, per gli investimenti in leasing, si assume il costo
sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Beni rientranti in “Impresa 4.0” (credito d’imposta
del 40%)
Assume notevole rilevanza la previsione della concessione
del credito d’imposta per l’acquisto dei beni strumentali
il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati
o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti, di cui al punto
11 della citata Tabella A, “Macchine, anche motrici e operatrici…”,
tra cui rientrano le trattrici e le macchine agricole che consentono
la lavorazione di precisione in campo grazie all’utilizzo
di elettronica, sensori e la gestione computerizzata delle logiche
di controllo.
Sul punto, un importante chiarimento, circa l’inclusione tra
i beni agevolabili dei trattori agricoli è arrivato dal Ministero
delle sviluppo economico (MISE), che, con circolare n. 177355 del
23/05/2018, in risposta ad un apposito quesito che riguardava l’agevolazione
dell’iper ammortamento (che deve intendersi operante anche
per l’agevolazione del credito d’imposta 4.0) ha precisato
che per macchina mobile (tra cui è annoverabile il trattore
agricolo), ai sensi della Direttiva 46/2007/CE, deve intendersi
“ogni veicolo semovente specificatamente progettato e fabbricato
per eseguire lavori e, per le sue caratteristiche costruttive, non
idoneo al trasporto di passeggeri o di merci…”. L’eventuale
omologazione per la circolazione stradale dei veicoli a motore e
loro rimorchi non esclude la possibilità di usufruire del
credito d’imposta.
Affinché venga concesso il credito d’imposta “Impresa
4.0” è necessario, altresì, che le macchine
agevolabili, comprese quelle agricole, rispondano a determinati
requisiti tecnici previsti dalla predetta tabella A e, in particolare,
che siano dotate delle seguenti caratteristiche:
Caratteristiche del credito e suo utilizzo
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente
in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ridotte
a tre per gli investimenti in beni immateriali. La fruizione può
avvenire a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata
in funzione dei beni.
Il credito d’imposta, che non può essere ceduto o trasferito
è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto
i medesimi costi, a condizione il cumulo non comporti il superamento
del costo sostenuto.
Per consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che se ne avvalgono dovranno effettuare una comunicazione allo stesso Mise, utilizzando il modello e seguendo le modalità che saranno stabiliti da un successivo decreto direttoriale.
Cessione dei beni agevolati
Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
di effettuazione dell’investimento i beni agevolati sono ceduti
a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate
all’estero, il credito d’imposta è corrispondentemente
ridotto, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo
costo. La maggiore quota di bonus eventualmente già sfruttata
in compensazione dovrà essere riversata, senza sanzioni e
interessi, entro il termine per il saldo dell’imposta sui
redditi dovuta per l’anno in cui si verifica l’evento
che genera la riduzione del credito.
Documentazione da conservare
Per non perdere il beneficio, i contribuenti che fruiscono
del credito d’imposta, ai fini dei successivi controlli, sono
tenuti a conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo
sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili:
le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione
dei beni devono contenere l’espresso riferimento alla norma
agevolativa
per i beni rientranti in “Impresa 4.0”, va prodotta
la perizia tecnica di un ingegnere o di un perito industriale iscritto
al rispettivo albo professionale ovvero l’attestato di conformità
di un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni
hanno caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi
di cui agli allegati A e B della legge 232/2016 e sono interconnessi
al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di
fornitura. Per i beni di costo unitario non superiore a 300mila
euro, dovrebbe essere sufficiente una dichiarazione sostitutiva
resa dal legale rappresentante o dal titolare dell’azienda.
In ordine al rispetto del punto 2, è consigliabile munirsi
dell’apposita perizia del tecnico qualificato anche per gli
investimenti inferiori a 300.000 euro, così da essere certi
che il macchinario possiede le caratteristiche necessarie per usufruire
del maggiore credito d’imposta del 40%.
Adempimenti collegati
Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione
dei beni agevolati, da conservare a pena di revoca del beneficio,
devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni
della Legge di Bilancio 2020.
In attesa dell’emanazione del decreto attuativo si ritiene
che la dicitura possa essere la seguente:
“Acquisto effettuato ai sensi dell’articolo 1 commi
184 - 197 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020
- credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi)”
Sulla dichiarazione redditi relativa all’anno di utilizzo
del credito sarà necessario indicare nel quadro RU l’ammontare
del credito d’imposta nonché la quota utilizzata in
compensazione.
Si rammenta che i pagamenti dovranno essere effettuati con modalità
tracciabile (bonifico preferibilmente ma anche assegno).