Speciale credito d'imposta

Torniamo sull’argomento del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi (già diffusamente trattato nella Newsletter n. 1 del 3 gennaio scorso) per approfondire alcuni aspetti di rilievo.

L’agevolazione rappresenta l’evoluzione del super ed iper ammortamento previsto fino all’anno 2019 (forma agevolativa alla quale non potevano accedere le aziende agricole che, per loro natura, determinano il reddito su base catastale e non sulle risultanze del bilancio) e consente la creazione di un credito d’imposta utilizzabile in compensazione sul modello F24 per il pagamento di tributo e contributi.
Proprio per la trasformazione da maggiorazione del costo (iper o super ammortamento) a credito d’imposta (fortemente voluto e portato avanti da Confagricoltura) esso è utilizzabile anche dalle aziende agricole a prescindere dalla forma giuridica (ditta individuale o società) e dal regime contabile.
L’attuale disciplina è applicabile per gli investimenti effettuati a decorrere dal 01.01.2020 fino al 31.12.2020, ovvero entro il 30.06.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020 sia soddisfatta la duplice condizione relativa all’ordine e all’acconto minimo del 20%.
Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato.
L’ambito applicativo soggettivo è esteso a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse come detto le aziende agricole seppure con modalità in corso di definizione, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, soggette ad altra procedura concorsuale.
La fruizione del credito, che dovrà avvenire esclusivamente tramite compensazione in F24 è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e dovrà rispettare le seguenti regole:
- deve avvenire in 5 quote annuali di pari importo;
- decorre dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene (quindi un bene acquistato nel 2020 genererà un credito d’imposta utilizzabile dall’anno 2021);
- richiede apposita comunicazione al Mise, secondo modello, contenuto, modalità e termini di invio da definirsi in un Decreto direttoriale di prossima emanazione.

I beni che danno diritto al credito e quelli esclusi
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, esclusi:
- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’articolo 164, comma 1, Tuir. In attesa dell’emanazione del decreto attuativo si ritiene che possano essere escluse dall’agevolazione unicamente le autovetture per trasporto persone mentre potranno rientrare gli autocarri, le trattrici agricole e le macchine semoventi;
- i beni con un coefficiente di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%, quindi con un ammortamento superiore a 15 esercizi;
- i fabbricati e le costruzioni.
Danno accesso al credito d’imposta anche gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato B della legge 232/2016.

La misura del bonus
Come accennato, la misura del beneficio fiscale cambia in funzione della tipologia dei beni oggetto dell’investimento:
- per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Impresa 4.0” (allegato A alla legge 232/2016), il credito d’imposta è pari al 40% del costo. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni;
- per i beni immateriali (software, sistemi, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Impresa 4.0” (allegato B alla legge 232/2016), il credito d’imposta è pari al 15% del costo, entro il limite massimo di costi ammissibili pari a 700mila euro;
- per i beni diversi da quelli di cui ai due punti precedenti, il credito d’imposta è pari al 6% del costo. Anche in questo caso, per gli investimenti in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Beni rientranti in “Impresa 4.0” (credito d’imposta del 40%)
Assume notevole rilevanza la previsione della concessione del credito d’imposta per l’acquisto dei beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti, di cui al punto 11 della citata Tabella A, “Macchine, anche motrici e operatrici…”, tra cui rientrano le trattrici e le macchine agricole che consentono la lavorazione di precisione in campo grazie all’utilizzo di elettronica, sensori e la gestione computerizzata delle logiche di controllo.
Sul punto, un importante chiarimento, circa l’inclusione tra i beni agevolabili dei trattori agricoli è arrivato dal Ministero delle sviluppo economico (MISE), che, con circolare n. 177355 del 23/05/2018, in risposta ad un apposito quesito che riguardava l’agevolazione dell’iper ammortamento (che deve intendersi operante anche per l’agevolazione del credito d’imposta 4.0) ha precisato che per macchina mobile (tra cui è annoverabile il trattore agricolo), ai sensi della Direttiva 46/2007/CE, deve intendersi “ogni veicolo semovente specificatamente progettato e fabbricato per eseguire lavori e, per le sue caratteristiche costruttive, non idoneo al trasporto di passeggeri o di merci…”. L’eventuale omologazione per la circolazione stradale dei veicoli a motore e loro rimorchi non esclude la possibilità di usufruire del credito d’imposta.
Affinché venga concesso il credito d’imposta “Impresa 4.0” è necessario, altresì, che le macchine agevolabili, comprese quelle agricole, rispondano a determinati requisiti tecnici previsti dalla predetta tabella A e, in particolare, che siano dotate delle seguenti caratteristiche:



Caratteristiche del credito e suo utilizzo
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali. La fruizione può avvenire a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni.

Il credito d’imposta, che non può essere ceduto o trasferito è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto.

Per consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che se ne avvalgono dovranno effettuare una comunicazione allo stesso Mise, utilizzando il modello e seguendo le modalità che saranno stabiliti da un successivo decreto direttoriale.

Cessione dei beni agevolati
Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. La maggiore quota di bonus eventualmente già sfruttata in compensazione dovrà essere riversata, senza sanzioni e interessi, entro il termine per il saldo dell’imposta sui redditi dovuta per l’anno in cui si verifica l’evento che genera la riduzione del credito.

Documentazione da conservare
Per non perdere il beneficio, i contribuenti che fruiscono del credito d’imposta, ai fini dei successivi controlli, sono tenuti a conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili:
le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni devono contenere l’espresso riferimento alla norma agevolativa
per i beni rientranti in “Impresa 4.0”, va prodotta la perizia tecnica di un ingegnere o di un perito industriale iscritto al rispettivo albo professionale ovvero l’attestato di conformità di un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni hanno caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario non superiore a 300mila euro, dovrebbe essere sufficiente una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante o dal titolare dell’azienda.

In ordine al rispetto del punto 2, è consigliabile munirsi dell’apposita perizia del tecnico qualificato anche per gli investimenti inferiori a 300.000 euro, così da essere certi che il macchinario possiede le caratteristiche necessarie per usufruire del maggiore credito d’imposta del 40%.

Adempimenti collegati
Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati, da conservare a pena di revoca del beneficio, devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni della Legge di Bilancio 2020.
In attesa dell’emanazione del decreto attuativo si ritiene che la dicitura possa essere la seguente:
“Acquisto effettuato ai sensi dell’articolo 1 commi 184 - 197 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020 - credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi)”
Sulla dichiarazione redditi relativa all’anno di utilizzo del credito sarà necessario indicare nel quadro RU l’ammontare del credito d’imposta nonché la quota utilizzata in compensazione.
Si rammenta che i pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabile (bonifico preferibilmente ma anche assegno).