Page 8 - Layout 1

This is a SEO version of Layout 1. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

febbraio 2012

8

NOTIZIARIO PATRONATO ENAPA

a cura di Paola Rossi

S

i evidenziano le novità in materia di lavoro e previdenza apportate dalla legge 22 dicembre 2011 in sede di conversione del de-creto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (c.d. Manovra Monti), che vanno a modi f icare quanto da noi scritto sullo scorso numero.

ELEVAZIONE CONTRIBUTI LAVORATORI AUTONOMI AGRICOLI:

La legge di conversione ha ul-teriormente rivisto in au-mento il percorso di graduale incremento delle aliquote contributive pensionistiche per i lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, IAP) intro-dotto dal decreto legge n. 201/2011.

Gli aumenti previsti (cfr. ta-bella allegata) porteranno nel 2018 al raggiungimento di

un’unica aliquota pensioni-stica del 24% per tutti i sog-getti (adulti e minori di 21 anni) operanti in qualsiasi territorio (zone montane e svantaggiate).

DISPOSIZIONI IN MA-TERIA PENSIONISTICA: - Trattamenti pensionistici:

Sono state ritoccate le forme di penalizzazione sulla mi-sura della prestazione che il decreto legge n. 201/2011 aveva previsto per i soggetti che, prima di aver compiuto 62 anni di età, accedono alla nuova “pensione anticipata” (che sostituisce la pensione di anzianità e permette di conse-guire il diritto alla pensione con un’età inferiore rispetto a quella richiesta per il conse-guimento della pensione di vecchiaia ordinaria). In particolare, sulla quota di trattamento relativa all’anzia-nità contributiva maturata antecedentemente al 1° gen-

naio 2012, è applicata una ri-duzione percentuale pari a 1 punto (in precedenza 2 punti) per ogni anno di anti-cipo nell’accesso al pensiona-mento rispetto all’età di 62 anni; la percentuale di ridu-zione è elevata a 2 punti per ogni ulteriore anno di anti-cipo oltre i due.

Al fine di mitigare parzial-mente gli effetti della riforma pensionistica su alcune cate-gorie di lavoratori, è stata inoltre introdotta in via ecce-zionale la possibilità di con-seguire il trattamento di pen-sione a 64 anni per le se-guenti categorie di soggetti:

• lavoratori del settore pri-vato che entro il 31 dicembre 2012 maturano i requisiti per l’accesso alla pensione di an-zianità secondo la previgente disciplina (35 anni di anzia-ni tà contr ibut iva e 96 di quota);

• lavoratrici del settore pri-vato che entro il 31 dicembre 2012 raggiungono l’età ana-grafica di 60 anni e maturano 20 anni di anzianità contri-butiva.

- Rivalutazione automatica delle pensioni:

Viene rivisto in aumento l’im-porto dei trattamenti pensio-nistici per i quali viene mante-nuta la rivalutazione automa-tica nel biennio 2012-2013; la rivalutazione è infatti ricono-sciuta ai soli trattamenti pen-sionistici di importo comples-sivo fino a 3 volte il tratta-mento minimo INPS (in pre-cedenza: fino a 2).

- Contributo di solidarietà:

Viene incrementato dal 10 al 15% il contributo di solida-rietà sui trattamenti pensioni-stici che eccedono l’importo di 200.000 euro, rispetto a quanto già previsto dal la legge n. 111/2011.

MODIFICA DEL SAGGIO DI INTERESSE

LEGALE

2,5% dal 1°gennaio I

n conseguenza della cre-scita dell’inflazione e dei tassi di interesse correnti sul mercato finanziario, con decreto del Ministro dell’Eco-nomia e delle Finanze del 12 dicembre 2011 è stata fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2012, al 2,5% annuo la mi-sura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del cod. civ., con l’aumento di un punto percentuale.

L

a disoccupazione agricola è un’inden-nità a sostegno del reddito spettante agli operai agricoli a tempo determi-nato e a tempo indeterminato che hanno la-vorato per una parte dell’anno.

Si ha diritto alla disoccupazione agricola al secondo anno di lavoro in agricoltura, se nel biennio sono state lavorate almeno 102 gior-nate e se si hanno due anni di anzianità assi-curativa nel biennio precedente a quello cui si riferisce la domanda.

Le giornate possono essere lavorate anche in altri settori, purchè la prevalenza nel biennio sia in agricoltura.

L’indennità viene liquidata per lo stesso nu-mero di giornate lavorate nei limiti del para-metro annuo di 365 giornate.

Al lavoratore spetta il 40% della retribuzione di riferimento.

Il pagamento, in un’unica soluzione, avviene tramite bonifico bancario presso ufficio po-stale, oppure tramite accredito su conto cor-rente bancario/postale.

Contestualmente alla disoccupazione può es-sere richiesto l’assegno per il nucleo familiare. I modelli sono disponibili presso gli Uffici del Patronato Enapa, che è abilitato ad inol-trare le domande.

Si ricorda che la scadenza ultima per presen-tare la domanda di disoccupazione è indero-gabilmente fissata al 31 marzo . Nessuna sca-denza è invece fissata per chi chiede solo gli assegni familiari.

Manovra Monti: modifiche nella conversione in Legge

Disoccupazione agricola

Scadenza entro 31 marzo

aratro N 2-2012_Layout 1 07/02/12 18.01 Pagina 8

Page 8 - Layout 1

This is a SEO version of Layout 1. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »