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FEBBRAIO 2014

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L

a riforma Fornero ha mo-dificato alcune disposi-zioni del le legge n. 68/1999 in materia di colloca-mento obbligatorio dei disabili. Le variazioni riguardano, in primo luogo, la norma che indi-vidua l’ambito di applicazione degli obblighi di assunzione dei disabili.

Al fine del computo della base occupazionale – sulla quale si calcola il numero di disabili da assumere obbligatoriamente – si devono contare “tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro su-bordinato” , ad esclusione delle se-guenti categorie di lavoratori: • lavoratori disabili assunti ai fini della stessa legge n. 68/1999; • soci di cooperative di produzione e la-voro; • dirigenti;

• lavoratori assunti con contratto di inseri-mento;

• lavoratori occupati con contratto di som-ministrazione presso l’utilizzatore; • lavoratori assunti per attività da svolgere all’estero, per la durata di tale attività; • lavoratori socialmente utili; • lavoratori a domicilio;

• lavoratori che aderiscono a programmi di emersione ai sensi del la legge n. 383/2001;

• lavoratori esclusi dalle relative discipline di settore.

Nell’elenco delle categorie di lavoratori esclusi dal computo (legge n. 92/2012) non figuravano più i lavoratori “ con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 9 mesi ”, previsti dalla legge n. 68/1999. Successivamente, il c.d. “decreto Sviluppo” (d.l. n. 83/2012) – grazie anche all’azione di Confagricoltura – ha previsto che dal com-puto della base occupazionale sulla quale si

calcola il numero dei disabili da assumere obbligatoriamente, devono essere esclusi i la-voratori occupati con contratto a tempo de-terminato di durata fino a sei mesi. Rispetto alla precedente disciplina, pertanto, è stata ridotta da nove a sei mesi la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato esclusi dal computo in questione.

È opportuno ricordare al riguardo che il Mi-nistero del Lavoro, con circolare n. 4 del 17/01/2000, ha precisato che “i datori di la-voro che svolgono attività stagionale sono esclusi dalla base di computo per la determinazione della quota di riserva, i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa, nell’arco dell’anno solare, anche se non continuativamente, per un periodo complessivo di nove mesi … (ora ridotto a sei mesi) … calcolato sulla base delle corrispondenti giornate lavorative”.

Nello stesso senso il Regolamento di esecu-zione del la legge n. 68/1999 (DPR n. 333/2000) ha confermato che “ per i datori di lavoro pubblici o privati che svolgono attività di carattere stagionale, il periodo di nove mesi …

(ora ridotto a sei mesi) … di durata del con-tratto a tempo determinato si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettiva-mente prestate nell’arco dell’anno solare, anche non continuative”.

Ne consegue che, per determinare la durata di un contratto di lavoro a tempo determi-nato di natura stagionale, ai fini della legge in commento, non occorre fare riferimento all’arco temporale complessivo di durata del contratto (ad es. 1° gennaio – 30 settembre),

bensì al numero di giornate ef-fettivamente lavorate nell’arco dell’anno solare, anche in modo non continuativo.

Né la circolare ministeriale, né il regolamento attuativo si spin-gono, però, a quantificare con esattezza quale sia il numero di giornate effettivamente lavorate “corrispondenti” alla durata di sei mesi.

Secondo le regole generali co-munement e adot t a t e ne l l a prassi – poiché il numero di giornate lavorative mensili è individuato, convenz ional -mente, in 26 – il numero delle giornate corrispondenti ad un rapporto di lavoro di durata se-mestrale è individuato in 156 (26 gg x 6 mesi = 156 gg.).

Questo è un parametro comunemente e con-venzionalmente adottato, di natura sicura-mente prudenziale.

A nostro avviso, tuttavia, ci sarebbero ele-menti per sostenere che, in agricoltura, detto limite possa arrivare fino a 180 giornate di la-voro: sia in considerazione delle particolari norme contrattuali per gli operai agricoli, che individuano, convenzionalmente, in 180 giornate di lavoro l’anno il limite tra i rap-porti a termine e quelli a tempo indetermi-nato; sia in relazione alla peculiare disciplina legislativa che regolamenta il lavoro e la pre-videnza in agricoltura.

Per quanto attiene gli aspetti operativi, si ri-corda che qualora – a seguito dei criteri di computo sopra ricordati – la situazione occu-pazionale al 31 dicembre dell’anno prece-dente sia tale da far ricadere il datore di la-voro interessato nell’ambito di applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie (in quanto occupi almeno 15 dipendenti), il medesimo è tenuto a trasmettere per via tele-matica il prospetto informativo entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

Resta fermo il fatto che i datori di lavoro i quali non abbiano subito cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, non sono tenuti ad inviare il prospetto informativo . .

Pagine­a­cura­di­ Mario Rendina

Collocamento: obbligo di assunzione disabili

Pratiche di successione

Si rammenta agli associati e ai loro familiari che presso l’Ufficio Fiscale in Sede e i nostri Uffici Zona il personale svolge tutte le pra-tiche relative alle successioni. Per informa-zioni telefonare agli Uffici stessi.

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