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maggio 2014

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Restiani

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on il decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014 “Misure urgenti per la competiti-vità e la giustizia sociale”, pub-bl icato nel la GU n. 95 del 24.4.2014 ed entrato in vigore lo stesso giorno, è stata introdotta una misura che impatta forte-mente sul la produzione di energia elettrica da fonti agricole e forestali.

Tra i provvedimenti finalizzati a recuperare le risorse per il bonus Irpef, è prevista infatti una modi-fica, a partire dal periodo di im-posta 2014, della determina-zione del reddito imponibile de-rivante dalla produzione e ces-sione di energia elettrica e calore da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carbu-ranti prodotti da coltivazioni ve-getali provenienti prevalente-mente dal terreno effettuata dagli imprenditori agricoli. In particolare il decreto legge, modificando il vigente impianto normativo in materia, ha stabi-lito per le aziende agricole che il reddito derivante dalla produ-zione di energia da fonti rinnova-bili agroforestali (biogas, bio-masse, fotovoltaico, ecc.) non è più determinabile sulla base del reddito agrario, ma con l’applica-zione, all’ammontare dei corri-spettivi soggetti ad IVA, del coeffi-ciente di redditività nella misura del 25 per cento; resta ferma la fa-coltà di optare per la determina-zione del reddito in via ordinaria (differenza tra costi e ricavi). Sul punto va osservato che il rife-rimento all’ammontare dei corri-spettivi ai fini IVA comporta che il contributo corrisposto dal GSE per la produzione di energia da impianti fotovoltaici, almeno fino al IV conto energia, a titolo

di tariffa incentivante, non con-corre a determinare la base su cui applicare la percentuale del 25 per cento, in quanto il relativo valore è escluso dall’IVA. Inoltre, per quanto riguarda l’IRAP, la fuoruscita dal peri-metro del reddito agrario delle attività in commento ha come conseguenza l’applicazione della nuova aliquota ordinaria del 3,5 per cento.

Come riportato nella relazione tecnica di accompagnamento al decreto legge, il recupero di get-

tito IRPEF atteso è di circa 45 mi-lioni di euro l’anno dal 2015 e 33,8 per il 2014.

Pertanto, dopo gli interventi nor-mativi introdotti con il decreto “Destinazione Italia”, che ha ri-dotto pesantemente i prezzi mi-nimi di vendita dell’energia elet-trica da fonti rinnovabili ed ha introdotto la rimodulazione degli incentivi, l’aggravio fiscale previsto con il decreto legge 66/14 rischia di compromettere definitivamente l’equilibrio eco-nomico-finanziario delle im-

prese agricole che hanno inve-stito nel settore delle rinnovabili. La determinazione del reddito con l’aliquota del 25% sull’am-montare dei corrispettivi, con il cambio delle regole d’imposi-zione “in corso d’opera”, pro-duce, infatti, effetti dirompenti sui piani d’investimento e sulle fonti di finanziamento bancario, trattandosi di una misura inso-stenibile soprattutto per il set-tore del biogas e delle biomasse che hanno comunque elevati costi di approvvigionamento della materia prima.

L’attenzione di Confagricoltura è ai massimi livelli in vista della prossima discussione in Parla-mento del provvedimento, al fine di verificare tutte le possibili soluzioni per evitare che il set-tore delle agroenergie sia colpito da questa ennesima misura re-troattiva.

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on provvedimento del Di ret tore del -l’Agenzia delle Entrate 16 aprile 2014, sono stati modificati i termini dell’invio dei dati relativi ai beni concessi in uso a soci e a familiari dell’imprenditore nonché i dati dei finanziamenti e capitalizzazioni effettuate dai soci stessi. Nello specifico, il D.L. 138 del 13 agosto 2011 coor-dinato con la legge di conversione 148/2011 (c.d. “Manovra di Ferragosto”), ha introdotto a carico delle società o imprese individuali, che esercitano attività d’impresa (non sono comprese le attività agricole), l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento ai familiari e ai soci , al fine di garantire l’attività di controllo.

Lo scopo è quello di informare l’Anagrafe tributaria di ogni bene concesso in godimento dall’impresa o di ogni finanziamento o capitalizzazione realizzati

nel periodo d’imposta 2013.

Si ricorda, infatti, che tale obbligo di comunica-zione sussiste nel caso in cui emerga un reddito (tassato tra i redditi diversi art. 67 del TUIR), pari alla differenza tra il valore di mercato del diritto in godimento e il corrispettivo pattuito.

Il nuovo termine, stabilito a regime, viene fissato al 30 ottobre di ogni anno anziché al 30 aprile, per agevolare l’adempimento da parte dei contri-buenti, prevedendo una tempistica successiva alla dichiarazione dei redditi; è pertanto operativo a partire dalla comunicazione relativa all’anno 2013 che andrà presentata entro il 30 ottobre 2014. Lo stesso termine vale anche per la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni ricevute nel 2013.

I nostri uffici sono a disposizione per ogni infor-mazione in merito.

Energie rinnovabili: penalizzanti le nuove misure di tassazione

sulla produzione di energia da fonti rinnovabili agricole

Proroga per la comunicazione dei beni concessi a soci e familiari

Pagina a cura di Marco Ottone

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