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luglio-agosto 2012

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NOTIZIARIO PATRONATO ENAPA

a cura di Paola Rossi

ANF: aggiornati i livelli di reddito Riduzione

dell’aliquota per i superstiti

L’

I nps informa che i l DL 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, pre-vede che in alcuni casi le pen-sioni ai superstiti con decor-renza dal 1° gennaio 2012 siano soggette a una riduzione del l ’al iquota percentuale ri -spetto alla disciplina generale. In particolare quando il matri-monio è stato cont rat to dal dante causa a un’età superiore a 70 anni, con una differenza di età tra i coniugi superiore a 20 anni, e quando i l matri -monio è stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai diec i anni . La r iduzione - spiega l’Inps - è del 10% per ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci, ma la decur-tazione non è applicata qua-lora siano presenti figli minori, studenti o inabili.

Assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità

Da luglio invio on-line del certificato medico D

al 1° luglio 2012 la presentazione delle domande fina-lizzate al riconoscimento dell’assegno ordinario di in-validità e della pensione di inabilità INPS dovrà essere preceduto dall’invio on-line da parte del medico certificatore del modello SS3. In buona sostanza la procedura già in essere per l’invalidità civile viene estesa anche alle invalidità INPS. I medici certificatori non ancora riconosciuti dall’Istituto, prima di inviare un modello SS3 on-line devono accreditarsi. Nessun accreditamento è richiesto per quanti già effettuano l’invio di certificati per l’invalidità civile.

Il medico certificatore che effettua l’invio deve rilasciare all’as-sistito la stampa del mod. SS3 e la ricevuta di trasmissione re-cante il numero del certificato. Tale ultimo riferimento deve essere utilizzato per l’invio – sempre telematico – della vera e propria domanda di invalidità o di inabilità.

Il certificato medico SS3 ha validità di 90 giorni dall’emis-sione. Trascorsi i 90 giorni senza che ci sia stato l’invio della domanda, occorre rinnovare il certificato medico.

Per la trasmissione telematica del certificato medico on-line, l’INPS ha previsto un periodo transitorio – dal 1° luglio al 31 agosto 2012 – nel quale è comunque consentito presentare domanda con le modalità tradizionali.

A

i fini della correspon-sione dell’assegno per il nucleo familiare l’Inps ha provveduto ad emanare i li-velli di reddito aggiornati che decorrono dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013 e sono stati determinati in base all’indice Istat dei prezzi al consumo che tra l’anno 2010 e l’anno 2011 è stato pari al 2,7%.

Spetta a tutti i lavoratori di-pendenti , ai pensionati ex la-voratori dipendenti , disoccu-pati, in mobilità, cassintegrati. Sono esclusi i lavoratori auto-nomi dell’agricoltura e i pen-sionati ex lavoratori autonomi, ai quali invece spetta il vecchio “assegno familiare”.

L’assegno spetta per i compo-nenti del nucleo familiare; i soggetti che concorrono alla formazione del nucleo fami-liare sono:

• il richiedente dell’assegno • il coniuge non legalmente separato • i figli minori

• i figli maggiorenni inabili che si trovano nella assoluta e

permanente impossibilità di dedicarsi a un lavoro

• i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età infe-riore ai 18 anni

• i fratelli, le sorelle ed i ni-poti, minori o inabili, a condi-zione che siano orfani di en-trambi i genitori e non ab-biano diritto alla pensione di reversibilità.

Per la determinazione dell’im-porto dell’assegno va tenuto conto del numero dei compo-nenti il nucleo familiare e del relativo reddito complessivo. Per il periodo 1° luglio 2012 - 30 giugno 2013 il reddito fa-miliare da prendere in consi-derazione per determinare il diritto agli ANF è dato dalla somma dei redditi conseguiti dai componenti il nucleo fa-miliare nell’anno 2011. Ai fini del diritto si considera la somma dei redditi comples-sivi assoggettabili all’IRPEF e i redditi di qualsiasi natura. I redditi da fabbricati devono essere considerat i al lordo dell’eventuale deduzione rela-

tiva all’abitazione principale. Il reddito del nucleo familiare deve derivare per almeno il 70% da lavoro dipendente o da prestazione derivante da la-voro dipendente (pensione, in-denni tà di disoccupazione ecc.).

L’assegno deve essere richiesto al datore di lavoro nel caso di lavoratore dipendente, e al-l’INPS nel caso di pensionato, disoccupato, operaio agricolo a tempo determinato, colf. Ai lavoratori in attività l’as-segno viene pagato diretta-mente dal datore di lavoro in occasione del pagamento della retribuzione. Il datore di la-voro chiede poi all’INPS il rim-borso delle somme pagate. Per operai agricoli a tempo de-terminato, colf, disoccupati l’assegno viene pagato diretta-mente dall’INPS.

Ai pensionati l’assegno viene pagato dall’INPS insieme alla rata di pensione.

Certificazioni e dichiarazioni sostitutive

D

al 1° gennaio 2012 le Pubbliche Amministra-zioni non devono richiedere al cittadino dati o ele-menti dei quali siano già in possesso o siano dete-nuti dalle Pubbliche Amministrazioni.

Le Pubbliche Amministrazioni devono acquisire d’ufficio la documentazione necessaria alla definizione del procedi-mento.

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