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luglio-agosto 2012

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L’

Inps ha diramato il seguente documento nel quale sono illustrate le modalità alle quali i lavoratori in malattia devono attenersi nelle varie tipologie e casistiche.

COME OTTENERE IL CERTIFICATO DI MALATTIA

Per ottenere il certificato occorre rivolgersi: • al medico curante nei giorni feriali

• alla guardia medica nei giorni festivi e prefestivi • alle strutture ospedaliere per le giornate di rico-vero e per quelle in cui è stata eseguita la presta-zione di pronto soccorso. Per le giornate successive è necessario rivolgersi al medico curante a meno che l’eventuale certificazione rilasciata dalla strut-tura ospedaliera contenga una prognosi di incapa-cità lavorativa.

IL CERTIFICATO TELEMATICO

In tutti i casi di assenza per malattia la certifica-zione medica è inviata per via telematica diretta-mente dal medico o dalla struttura sanitaria. Le at-testazioni di malattia relative ai certificati ricevuti sono immediatamente inoltrate per via telematica dall’Inps al datore di lavoro pubblico o privato. E’ cura del lavoratore fornire nel corso della visita al medico la propria tessera sanitaria, dalla quale si desume il codice fiscale. Il lavoratore ha comunque l’obbligo di verificare i dati relativi al proprio do-micilio, comunicando eventualmente l’indirizzo di reperibilità, se diverso, per le eventuali visite di controllo.

Il lavoratore richiede inoltre al medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica. In aggiunta, può richiedere copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia, o l’invio dei medesimi documenti alla propria casella di posta elettronica. La consultazione e la ristampa delle proprie attestazioni di malattia telematiche sono sempre possibili accedendo al sito internet www.inps.it. Servizi ulteriori sono disponibili per i cittadini muniti di codice PIN dell’Inps.

L’invio telematico del certificato soddisfa l’obbligo del lavoratore di recapitare l’attestazione di ma-lattia ovvero di trasmetterla tramite posta racco-mandata al proprio datore di lavoro nel termine dei due giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia. Rimane l’obbligo in capo al lavoratore di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l’indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o dal domicilio abituale. È parimenti fatto obbligo al lavoratore del settore privato di fornire, qualora espressamente richiesto dal proprio datore di lavoro, il numero del proto-collo identificativo del certificato di malattia co-municatogli dal medico.

IL CERTIFICATO CARTACEO

Ai medici non è più consentito l’utilizzo e il rilascio della cer-tificazione cartacea per certifi-care la malattia dei lavoratori dipendenti: fanno eccezione i casi in cui la rete internet sia indisponibile ed il medico non possa utilizzare il servizio di call center per necessità di

privilegiare l’assolvimento degli obblighi assisten-ziali. Il lavoratore, quando è in possesso di certifi-cazione cartacea, compresa quella rilasciata dalle Strutture pubbliche (ASL, Ospedali…) deve tra-smettere entro due giorni lavorativi dal rilascio: • il certificato medico all’Inps, se appartiene alle categorie per le quali l’Istituto è tenuto ad ero-gare l’indennità di malattia;

• l’attestazione al proprio datore di lavoro, pub-blico o privato.

Per quanto riguarda l’Inps, la certificazione può essere consegnata direttamente agli sportelli oppure spedita con raccomandata (la data di spedizione è quella del timbro postale). Per i certificati spediti o consegnati oltre il limite dei due giorni lavorativi successivi al rila-scio si perde il diritto al rimborso per i giorni di ritardo. È possibile inviare il certificato via fax o posta elettro-nica, ma solo allo scopo di rispettare il termine di con-segna: la certificazione originale infatti deve comunque pervenire al più presto all’Istituto e comunque nel ter-mine di un anno, pena la perdita del diritto all’intera indennità. I certificati attestanti periodi di ricovero pos-sono essere spediti o recapitati all’Inps e al datore di la-voro anche oltre il 2° giorno dal rilascio, purché entro i termini prescrizionali di un anno.

VERIFICA DEI DATI ANAGRAFICI

Occorre precisare che la correttezza dei dati anagra-fici e dell’indirizzo di residenza e di reperibilità è ele-mento fondamentale per consentire l’effettuazione delle visite mediche di controllo. Il lavoratore deve verificare con la massima attenzione e precisione l’esattezza e la completezza, anche nel dettaglio, di queste informazioni al momento dell’inserimento da parte del medico nel certificato telematico o in quello cartaceo. La responsabilità circa la correttezza di queste informazioni ricade unicamente sul lavo-ratore, che ha il diritto e l’onere di controllare i sud-detti dati al momento dell’inserimento da parte del medico, o successivamente visualizzando la copia stampata del certificato stesso: l’indirizzo errato o in-completo sul certificato non sono motivo di giustifi-cazione per il lavoratore, in caso di visita di controllo non effettuata per questa ragione.

Segue sul prossimo numero

Lavoratori dipendenti: comportamento

e regole in caso di malattia

CCulle

I l 30 maggio è nata GI-NEVRA LOMBARDI. Al papà Cesare, alla mamma Giorgia, ai fratel l ini Giacomo e Giulia, al nonno Renzo della Cascina Margiocco di San Michele le più vive felicita-zioni dall’Ufficio Zona di Alessandria, dalla Redazione de L’Aratro e da Confagricol-tura Alessandria.

Il 7 luglio alle 7:19 con un peso di Kg. 3,970 è nato

MATTIA NACLERIO, nipote della nostra collega della Sede Vilma Lovisolo. Al mamma Martina Tamai, al papà Mirko, ai neo nonni Vilma e Nazzareno e ai pa-renti tutti vivissime felicita-zioni dal presidente Gian Paolo Coscia con il Consiglio Diret-tivo, dal direttore Valter Parodi con i collaboratori tutti, da Confagricoltura Alessandria e dalla Redazione de L’Aratro.

Culle

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