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luglio-agosto 2012

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Prorogato il termine per le domande di ruralità dei fabbricati C

on il Decreto Legge sulla “ Spending Rev iew ” è stato prorogato al 30 settembre 2012 il termine previsto dall’art. 7, co. 2-bis, del D.L. n. 70/2011, relativo alla presentazione delle do-mande di variazione catastale al fine del riconoscimento della ruralità dei fabbricati. Com’è già stato più volte sottoli-neato, allo scopo di evitare l’ap-plicazione dell’ICI sui fabbricati rurali fino al periodo d’imposta 2011, è necessario procedere alla presentazione delle sud-dette domande di variazione catastale per le categorie A6, relativamente ai fabbricati ad uso abitativo, e D10 per quelle ad uso strumentale.

Resta ferma la scadenza fissata al 30 novembre 2012 per l’ac-catastamento dei fabbricati ru-rali iscritti al catasto terreni.

U

n ottimo ed importante risultato si è ottenuto a favore delle società agricole grazie alla costante azione di Confagricoltura nei confronti dei competenti Uffici dell’Amministrazione Fi-nanziaria.

Infatti con provvedimento dell’11 giugno scorso l’Agenzia delle En-trate ha individuato tra le situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società di comodo, in perdita sistemica per tre anni consecutivi, lo svolgimento esclusivo dell’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del c.c..

Inoltre, con l’integrazione del precedente provvedimento del Diret-tore dell’Agenzia delle Entrate del 14.02.2008, prot. n. 23681, a par-tire dal periodo d’imposta 2012, le società che esercitano esclusiva-mente le attività agricole, ai sensi del suddetto articolo 2135 del c.c., e che rispettino le condizioni previste dall’art. 2 del D. Lgs. n. 99/2004 (indicazione nell’oggetto sociale dell’esercizio esclusivo del-l’attività agricola e della dizione “società agricola” nella denomina-zione o ragione sociale), possono disapplicare la disciplina sulle so-cietà di comodo senza dover presentare apposita istanza di interpello disapplicativo.

L’esclusione opera indipendentemente dal fatto che la società agri-cola rivesta la qualifica di IAP o abbia optato per la determinazione del reddito su base catastale.

L

e novità sulla ristruttura-zione delle abitazioni pre-vedono l’innalzamento dal 36% al 50% della detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione edilizia effettuate fino al 30 giugno 2013. Scende invece dal 55% al 50% lo sgravio per gli in-terventi di riqualificazione ener-getica realizzati tra il primo gen-naio e il 30 giugno 2013 (per il 2012 resta la detrazione del 55%). In particolare, secondo le nuove disposizioni del decreto sulla Crescita (83/2012), per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 :

– la detrazione Irpef (relativa alla spese di ristrutturazione) sale al 50%, e il tetto massimo passa a 96mila euro ; – il 50% vale anche per le opere finalizzate al risparmio ener-getico, compresi gli impianti a fonti rinnovabili anche se non vengono fatte opere edilizie (i lavori devono però essere in linea con la normativa vigente e il proprietario deve acquisire idonea documentazione). Per quanto riguarda l’agevola-zione del 55 per cento : – per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2012, la detra-zione Irpef/Ires del 55% per il risparmio energetico prosegue con le regole precedenti senza modifiche, sia per i lavori age-volati, sia per i tetti di spesa; – per le spese sostenute dal 1° gennaio al 30 giugno 2013, la detrazione Irpef/Ires del 55% viene ridotta al 50 per cento .

Per le spese documentate, soste-nute dal 26 giugno 2012 e fino al

30 giugno 2013 , il limite di spesa è elevato da euro 48.000 a euro 96.000 per ciascuna unità immobiliare.

A decorrere dal 1° luglio 2013

(per le spese sostenute da tale data in poi) ritorna e va a regime la misura del tetto massimo di euro 48.000.

Se gli interventi realizzati in cia-scun anno consistono nella pro-secuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite mas-simo delle spese detraibili oc-corre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi . Pertanto, se negli anni prece-denti il limite è già stato supe-rato, non si ha diritto ad alcuna

detrazione, se non in relazione a nuovi interventi .

I nostri Uffici sono a disposi-zione per qualsiasi chiarimento in merito.

Novità sulla ristrutturazione delle case

Le società agricole non sono di “comodo”

Pagina a cura di Marco Ottone

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