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LUGLIO-AGOSTO 2014

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S

ulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno u.s. è stato pubblicato il Decreto legge 24.06.2014, n. 91 (c.d. Decreto Campolibero), recante, tra l’altro, alcune “disposizioni urgenti per il settore agricolo” relative alla materia lavoristica.

Le principali novità riguardano il cosiddetto “cuneo fiscale” ed accolgono, seppur parzialmente, le richieste di Confagricoltura al Governo per la ri-duzione del costo del lavoro anche relativo ai rapporti a tempo determi-nato dotati di un certo grado di stabilità.

In particolare, ed in estrema sintesi, il Decreto prevede:

• l’estensione delle deduzioni dalla base imponibile IRAP riconosciute dalla legge per il lavoro a tempo indeterminato alle assunzioni di lavo-ratori a tempo determinato, purché il rapporto abbia una durata al-meno triennale e garantisca una occupazione di almeno 150 giornate annue;

• l’introduzione di un incentivo specifico per l’assunzione di giovani la-voratori agricoli (dai 18 ai 35 anni) con contratto a tempo indetermi-nato o a tempo determinato di durata triennale e con garanzia occupa-zionale minima di 102 giornate lavorative annue;

• la creazione della “Rete del lavoro agricolo di qualità”, ossia di un si-stema gestito congiuntamente dall’INPS, da rappresentanti istituzionali e dalle parti sociali finalizzato a redigere – a domanda degli interessati - un elenco delle imprese agricole in regola con le disposizione in ma-teria di lavoro in modo da orientare l’attività di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti al predetto elenco.

Di tali misure, la cui efficacia è in gran parte subordinata a provvedimenti attuativi o ad autorizzazioni della Commissione UE.

Deduzioni IRAP per lavoratori a termine (art. 5 c. 13 e 14)

Con questa norma, per la prima volta nel nostro ordinamento, vengono incentivate, attraverso apposite deduzioni dalla base imponibile IRAP, le assunzioni di lavoratori agricoli a tempo determinato stabilmente inseriti nella compagine aziendale.

La norma prevede che le deduzioni riconosciute per l’assunzione di lavo-ratori a tempo indeterminato si applichino anche, nella misura del 50 per cento degli importi ivi previsti, “per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta purché abbia lavorato al-meno 150 giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale” . In sostanza le deduzioni IRAP spettanti per i lavoratori fissi vengono estese, con valori dimezzati, anche ai lavoratori a tempo determinato con una certa garanzia occupazionale (contratto triennale e 150 giornate lavo-rate nel periodo d’imposta).

In attesa di indicazioni da parte delle amministrazioni competenti, si ri-leva che:

• le deduzioni sembrano orientate sulla categoria degli operai agricoli, come risulta da alcuni passi della norma (soprattutto il riferimento alle giornate di lavoro), anche se la legge parla genericamente di “ lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato ”, lasciando intendere, a stretto ri-gore letterale, che il beneficio possa riguardare anche altre categorie di dipendenti, come ad esempio gli impiegati;

• pur non essendo esplicitamente richiesta una particolare forma del contratto di lavoro a tempo determinato di durata triennale, almeno per gli operai agricoli, è senz’altro preferibile, ai fini probatori, adottare un accordo scritto sulla base di quanto previsto agli articoli 21 e 22 let-tere b) e c) del vigente CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti. Na-turalmente l’arco temporale complessivo dovrà essere, non annuale, ma triennale;

• il contratto di durata triennale per gli operai agricoli non deve necessa-riamente prevedere una continuità di prestazione per tutti i tre anni ma può avere ad oggetto prestazioni lavorative di 150 o più giornate in cia-scuno degli anni, nei modi e nei termini tradizionalmente previsti dalla legislazione in vigore, dalla contrattazione collettiva di riferimento (ar-ticoli 21 e 22, lettere b) e c) del CCNL operai agricoli e florovivaisti) e dalla prassi. Anzi la norma in commento rappresenta l’ennesima con-ferma da parte del legislatore della possibilità che gli operai agricoli possano legittimamente svolgere un numero di giornate inferiore a quelle comprese nell’arco temporale di durata del contratto. Il comma 14 dell’art. 5 in commento subordina l’entrata in vigore delle nuove deduzioni per i lavoratori a tempo determinato, all’autorizzazione della Commissione UE (la richiesta di autorizzazione sarà inoltrata dal

Ministro per le politiche agricole e forestali). Tale previsione, con ogni probabilità, si è resa necessaria per le particolari condizioni di accesso agli aiuti di Stato per le imprese agricole che, come noto, si differenziano da quelle in vigore negli altri settori produttivi . In ogni caso, per la piena ope-ratività della norma, bisognerà attendere - oltre alla conversione in legge - anche l’autorizzazione dell’Unione europea. Ed infatti il secondo capo-verso del citato comma 14 prescrive che di essa non deve tenersi conto ai fini della determinazione dell’acconto IRAP per il 2014.

Non è chiaro, infine, quali possano essere le conseguenze sulla fruizione del beneficio nel caso in cui il rapporto di lavoro, per causa non imputa-bile al datore di lavoro, non raggiunga i requisiti di durata minima pre-visti dalla legge (tre anni; 150 giornate l’anno) a seguito di dimissioni o di eventuali assenze o inadempienze del lavoratore nel corso del rapporto. Sarebbe senz’altro opportuno che in sede di conversione la normativa venga appositamente integrata.

Incentivi per l’assunzione di

giovani in agricoltura (art. 5 c. 1-12)

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani in agricol-tura, viene introdotto un incentivo - pari ad un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo complessivo di 18 mesi - per l’assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo inde-terminato o con contratto di lavoro a tempo determinato con una certa garanzia occupazionale.

Le assunzioni devono essere effettuate da “ datori di lavoro che hanno i requi-siti di cui all’art. 2135 del Codice civile ” e devono riguardare lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che si trovano in una delle seguenti condi-zioni:

• essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; • essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. La dizione usata dal legislatore per individuare i destinatari del beneficio (“ datori di lavoro che hanno i requisiti di cui all’art. 2135 del Codice civile ”) sembra limitare l’applicazione dell’agevolazione alle sole imprese agricole rientranti nella definizione codicistica, con esclusione quindi di quelle ca-tegorie di datori di lavoro agricolo che non rivestono la qualifica di im-prenditori agricoli (ad esempio imprese di manutenzione del verde, ecc.). Qualora l’assunzione sia a tempo determinato, il relativo contratto di la-voro - redatto in forma scritta - deve avere durata almeno triennale e deve garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all’anno.

L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 che comportino un incremento occupazionale netto calco-lato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei sin-goli anni successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate nel-l’anno precedente l’assunzione. Nel calcolo di tali parametri i lavoratori part-time sono computati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in so-cietà controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L’incentivo, come detto, è pari a un terzo della retribuzione lorda imponi-bile ai fini previdenziali. Esso spetta per 18 mensilità, a decorrere dal com-pletamento del primo anno di assunzione per le assunzioni a tempo in-determinato. Per le assunzioni a tempo determinato invece, fermo re-stando il periodo complessivo di 18 mesi, il beneficio sarà riconosciuto con le seguenti cadenze: 6 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione; 6 mensilità a decorrere dal completamento del secondo anno di assunzione; 6 mensilità a decorrere dal completamento del terzo anno di assunzione.

La fruizione dell’incentivo avviene unicamente mediante compensazione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal datore di lavoro il quale, per accedervi, ha l’onere di presentare apposita domanda secondo le modalità e nei tempi che saranno stabiliti dall’INPS entro 60 giorni dal-l’entrata in vigore del decreto legge in commento.

L’ammissione al beneficio avviene sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti del plafond di risorse stanziate dal Governo. Gli incentivi infatti sono finanziati da un apposito fondo del Ministero delle politiche agricole, con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l’anno 2015, a 12 milioni di euro per l’anno 2016, a 9 milioni di euro per l’anno 2017 e a 4,5 milioni di euro per l’anno 2018. L’eventuale

Disposizioni urgenti per il settore agricolo

Norme in materia lavoristica (D.l. n. 91/2014)

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