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LUGLIO-AGOSTO 2014

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È

stato raggiunto in sede di Conferenza Stato Regioni, con fa-tica e qualche attesa polemica, l’accordo fra i rappresentanti del Ministero e gli assessori all’agricoltura delle Regioni, con l’unica eccezione del Veneto, sull’applicazione della maggior parte delle scelte nazionali nell’ambito della riforma della politica agricola comune. L’accordo non è stato ufficializzato in quanto questo passo prevede l’unanimità che non si è raggiunta proprio a causa della mancata sottoscrizione della regione Veneto. Le scelte individuate co-munque a larghissima maggioranza devono essere comunicate alla Commissione Europea entro il 31 luglio prossimo. Bruxelles potrà a sua volta proporre osservazioni e modifiche che dovranno essere in-tegrate nel testo definitivo.

Illustriamo di seguito i principali aspetti dell’accordo:

• Italia “regione unica”: in base al plafond totale assegnato all’Italia al netto delle percentuali destinate a greening, giovani e riserva na-zionale verrà definito un valore teorico del pagamento di base per ettaro indifferenziato per tutto il territorio italiano.

• Adozione della convergenza interna basata sul cosiddetto “mo-dello irlandese”. Ad ogni azienda verrà calcolato il pagamento di base in riferimento al “pagato 2014” ovvero a quanto sarà incas-sato sulla domanda unica 2014 recentemente presentata. La cifra sarà riproporzionata al plafond 2015 (-45% circa) e suddivisa sugli ettari disponibili nel 2015. Si otterrà così un titolo base che si avvi-cinerà entro il 2019 - quindi in quattro scatti - al valore unitario na-zionale senza però raggiungerlo (e qui sta la particolarità del mo-dello di convergenza parziale). I titoli con valore più alto di quello unico scenderanno in misura non superiore al 30% del valore di partenza 2015 (ricordiamo già abbattuto del 45% circa rispetto al 2014); quelli più bassi saliranno, ancora in quattro fasi, senza rag-giungere il valore unico nazionale ma solo il 60% di questo. Questo modello costituisce in tutta evidenza una conservazione parziale delle posizioni storiche delle aziende con una redistribu-zione decisamente meno traumatica.

• Nella definizione del pagato 2014 sarà compreso l’importo deri-vante dall’art. 68 per quei settori esclusi dal premio accoppiato nel 2015 (vedi oltre). Non è chiaro per ora se le cifre saranno conteg-giate al netto o al lordo della modulazione e dell’eventuale disci-plina finanziaria 2014.

• Ancora nel segno della continuità la scelta di calcolare il valore del greening come percentuale di ciascun titolo; il titolo base verrà quindi aumentato, in seguito alla sottoscrizione degli impegni di greening, del 55% circa.

• Fra le opzioni di utilizzo del plafond totale l’Italia ha scelto di non applicare il pagamento redistributivo che avrebbe maggiorato una parte dei titoli delle aziende, avvantaggiando quindi quelle medio piccole che avrebbero ottenuto la maggiorazione su tutti o gran

parte dei loro titoli.

• Anche la creazione di pagamenti integrativi per “aree svantaggiate” non è stata adottata.

• Aiuti ai giovani: destinazione della riserva dell’1% del plafond pre-visto per gli aiuti diretti ed eventuale integrazione attraverso la ri-serva nazionale per un ulteriore 1%. Determinazione degli importi con modalità ancora da definire.

• Applicazione del regime per i piccoli agricoltori con la fissazione dell’importo del pagamento annuo per singolo agricoltore in basi ai criteri sopra esposti; unica differenza con il regime ordinario sarà quindi l’esenzione dagli obblighi di greening e probabili sem-plificazioni burocratiche.

• Limite minimo dei pagamenti: 250 euro nel primo e secondo anno, 300 euro a regime a partire dal 2017.

• Ammissibilità di tutte le superfici agricole con la sola esclusione di quelle forestali ma con applicazione di limiti all’utilizzo dei titoli per il pascolo (per esempio, limiti chilometrici), per evitare possi-bili speculazioni (fatti salvi usi e consuetudini tradizionali, quali la transumanza).

• Aiuti accoppiati: destinazione del 11% del plafond previsto per gli aiuti diretti. Vedi oltre per la descrizione delle singole misure.

AGRICOLTORE ATTIVO

Viene confermato un criterio di selettività basato sui seguenti ele-menti:

• Allargamento della così detta “black-list” al fine di escludere dai pagamenti:

– persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di intermedia-zione creditizia (banche e finanziarie);

– persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di intermedia-zione commerciale; – assicurazioni;

– pubblica amministrazione, fatta eccezione per gli enti che effet-tuano formazione o sperimentazione in campo agricolo. Per quanto riguarda società agricole costituite dai soggetti inclusi nella black list che ne detengono quote di partecipazione, tali società agricole sono parimenti considerate non attive ed escluse dai benefici della Pac, se costituite dopo la data di approvazione del regolamento della riforma (cioè dopo il 17 dicembre 2013).

Sono poi stati definiti i criteri oggettivi per individuare l’agricoltore attivo, che dovrà possedere almeno uno dei seguenti requisiti: – iscrizione all’INPS come coltivatore diretto o imprenditore agri-colo professionale.

– Partita IVA attiva in campo agricolo con dichiarazione annuale IVA. Non è ancora chiaro in proposito in quale anno deve risultare presentata la dichiarazione e quindi in che tempi rinunciare even-tualmente all’esonero per chi avesse volume d’affari inferiore ai 7000 euro.

Per le aziende con superfici prevalentemente ubicate in zone mon-tane e/o svantaggiate è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo.

Riforma Pac “verso il 2020”

Aggiornamenti sul negoziato Mipaaf - Regioni

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