L'Aratro n. 7 Luglio 2017 - page 11

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a Legge 21 giugno 2017, n. 96
(pubblicata sul supplemento ordi-
nario n.31/L della G.U. n.144 del
23 giugno 2017, di conversione del
Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50
(cosiddetta “manovrina”) ha introdotto
il nuovo “contratto di prestazione occa-
sionale”.
Si tratta di una nuova fattispecie con-
trattuale che intende disciplinare le pre-
stazioni di lavoro saltuarie ed occasio-
nali che in precedenza rientravano nel
lavoro accessorio (cosiddetti
voucher
o buoni lavoro
) e che - in seguito
all’abrogazione delle relative norme
(articoli 48, 49 e 50 del D.Lgs.
n.81/2015) ad opera della legge
n.49/2017 erano rimaste prive di re-
golamentazione normativa. L’art. 54
bis della legge reintroduce dunque una
forma contrattuale ad hoc (contratto di
prestazione occasionale) - distinta dalle
tradizionali forme di lavoro subordi-
nato - mediante la quale un utilizzatore
“acquisisce, con modalità semplificate,
prestazioni di lavoro occasionali o sal-
tuarie di ridotta entità” entro prefissati
limiti di importo e con particolari moda-
lità. Nell’ambito delle prestazioni occa-
sionali utilizzate nell’esercizio di un’at-
tività professionale o di impresa, un re-
gime particolare è previsto per le im-
prese del settore agricolo.
Qui di seguito ci soffermeremo in par-
ticolare sull’utilizzo del contratto di
prestazione occasionale in favore
delle imprese del settore agricolo.
Categorie di prestatori
Più precisamente le prestazioni di la-
voro occasionale in favore di aziende
agricole possono essere svolte esclusi-
vamente dalle seguenti categorie di
soggetti:
a) titolari di pensione di vec-
chiaia o di invalidità;
b) giovani con meno di venti-
cinque anni di età, se regolar-
mente iscritti a un ciclo di
studi presso un istituto scola-
stico di qualsiasi ordine e
grado ovvero a un ciclo di
studi presso l’università;
c) persone disoccupate, ai sensi
dell’articolo 19 del D.Lgs. n.
150/2015;
d) percettori di prestazioni inte-
grative del salario, di reddito
di inclusione (REI) ovvero di
altre prestazioni di sostegno
del reddito.
I prestatori di lavoro occasionale, rien-
tranti nelle sopra citate categorie, non
devono essere stati iscritti nell’anno pre-
cedente negli elenchi anagrafici INPS
dei lavoratori agricoli e non devono
avere in corso, nè aver cessato da
meno di sei mesi un rapporto di lavoro
subordinato o di collaborazione coor-
dinata e continuativa con l’imprendi-
tore che li incarica (cosiddetto utilizza-
tore).
Utilizzatori
A differenza di quanto previsto in pre-
cedenza per i voucher, la nuova disci-
plina in commento non distingue tra di-
verse categorie di imprenditori agricoli
(non si fa più riferimento al volume
d’affari né alla tipologia di attività, sta-
gionale o non, da svolgere). A tutte le
aziende agricole dunque si applicano
le stesse regole. Restano escluse dalla
possibilità di utilizzare le prestazioni
di lavoro occasionale i datori di lavoro
- anche agricoli - che hanno alle pro-
prie dipendenze “più di cinque lavora-
tori subordinati a tempo indetermi-
nato”.
Attività
Le nuove disposizioni legislative non li-
mitano più l’utilizzo delle prestazioni
occasionali alle attività agricole di na-
tura stagionale, come in precedenza
era previsto per le imprese agricole
con volume d’affari superiore ai 7.000
euro annui. Pertanto i prestatori occa-
sionali possono essere utilizzati per
svolgere qualunque tipo di attività agri-
cola, anche non di carattere stagionale
quale, a mero titolo di esempio, quelle
zootecniche.
Compensi
I compensi percepiti per lo svolgimento
di prestazioni di lavoro occasionale
non possono superare, nel corso di un
anno civile, i seguenti limiti:
• 5.000 euro per ciascun prestatore,
con riferimento alla totalità degli uti-
lizzatori (2.500 euro in favore del
medesimo utilizzatore);
• 5.000 euro per ciascun utilizzatore,
con riferimento alla totalità dei pre-
statori. Ai fini del computo di questo
limite, i corrispettivi per prestazioni
di lavoro occasionali rese da stu-
denti, pensionati e percettori di in-
dennità di sostegno al reddito sono
considerati nella misura del 75%
del loro importo (comma 8). In so-
stanza ciascuna azienda agricola
può erogare compensi per lavoro
occasionale nel limite massimo di
circa 6.666 euro. Al riguardo
l’INPS ha chiarito che i valori indi-
cati debbano intendersi al netto. La
legge (comma 16) fissa anche un
compenso orario minimo, il cui im-
porto per il settore agricolo è pari a
quello “della retribuzione oraria
delle prestazioni di natura subordi-
nata individuata dal contratto collet-
tivo di lavoro stipulato dalle asso-
ciazioni sindacali comparativa-
mente più rappresentative sul piano
nazionale” (
9,65 euro/ora
per
la prima Area;
8,80 euro/ora
per la seconda Area;
6,56
euro/ora
per la terza Area).
Durata
Viene fissato anche un limite massimo di
durata annuale della prestazione che,
nel nostro settore, é pari al rapporto tra
il limite di importo per le prestazioni
complessivamente rese da ogni presta-
tore in favore del medesimo utilizzatore
(2.500 euro) e la retribuzione oraria in-
dividuata dal contratto collettivo di la-
voro stipulato dalle associazioni sinda-
cali comparativamente più rappresenta-
tive sul piano nazionale.
Orario e sicurezza
Il prestatore ha diritto al riposo giorna-
liero, alle pause e ai riposi settimanali
secondo quanto previsto agli articoli 7,
8 e 9 del D.Lgs. n. 66/2003 (disci-
plina dell’orario di lavoro) ed all’appli-
cazione delle normativa in materia di
tutela della salute e sicurezza dei lavo-
ratori (D.Lgs. n. 81/2008 e le altre
norme speciali vigenti in materia).
Previdenza e assistenza
La contribuzione alla Gestione sepa-
rata INPS, nella misura del 33 per
cento del compenso, e il premio INAIL
per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali,
nella misura del 3,5 per cento del com-
penso, sono interamente a carico
dell’utilizzatore. Tali importi si aggiun-
gono quindi al compenso come sopra
descritto.
Procedure
Tutta la gestione degli adempimenti re-
lativi al contratto in oggetto è affidata
all’INPS: l’attivazione del contratto di
prestazione occasionale da parte
dell’utilizzatore (attraverso il paga-
mento anticipato degli importi delle
prestazioni), la pre-registrazione del
prestatore, l’erogazione e l’accredita-
mento dei compensi (attraverso il si-
stema di pagamento elettronico), la va-
lorizzazione della posizione contribu-
tiva dei prestatori, la preventiva comu-
nicazione di avvio della prestazione (e
l’eventuale revoca). Vale la pena di sof-
fermarsi proprio sulla comunicazione
che deve essere trasmessa all’INPS al-
meno un’ora prima dell’inizio della
prestazione - attraverso la piattaforma
informatica INPS ovvero avvalendosi
dei servizi di contact center - conte-
nente le seguenti informazioni: i dati
anagrafici e identificativi del presta-
tore; il luogo di svolgimento della pre-
stazione; l’oggetto della prestazione;
la durata della prestazione con riferi-
mento a un arco temporale non supe-
riore a tre giorni (che per l’INPS deb-
bono essere consecutivi); il compenso
pattuito per la prestazione. Nel caso in
cui la prestazione lavorativa non
abbia luogo, la revoca deve essere co-
municata entro i tre giorni successivi al
giorno programmato di svolgimento
della prestazione.
Conseguenze in caso di viola-
zione delle norme
In caso di superamento del limite di im-
porto di 2.500 euro per le prestazioni
complessivamente rese da ogni presta-
tore in favore del medesimo utilizza-
tore o comunque del limite di durata
della prestazione nell’arco dello stesso
anno civile (280 giornate per gli altri
settori da rideterminare in agricoltura
secondo i criteri prima indicati), il rela-
tivo rapporto si trasforma in un rap-
porto di lavoro subordinato a tempo
pieno e indeterminato (comma 20). In
caso di violazione dell’obbligo di co-
municazione all’INPS ovvero del di-
vieto per le aziende agricole di utiliz-
zare prestatori appartenenti a cate-
gorie diverse da pensionati, studenti e
precettori di sostegno al reddito, si ap-
plica la sanzione amministrativa pecu-
niaria del pagamento di una somma
da euro 500 a euro 2.500 per ogni
prestazione lavorativa giornaliera per
cui risulta accertata la violazione.
LUGLIO-AGOSTO 2017
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Pagina a cura di
Mario Rendina
Nuovo contratto di prestazione occasionale
Il 10 luglio è mancata all’età
di 93 anni
ENRICA ROSSI
Ved. LODI
madre di Giacomo Lodi (già
vice presidente provinciale di
Confagricoltura Alessandria),
e Paolo Lodi (associato della
Zona di Tortona). Il presi-
dente Luca Brondelli di Bron-
dello con il Consiglio Diret-
tivo, il direttore Valter Parodi
con i collaboratori tutti, la
Zona di Tortona e la Reda-
zione de L’Aratro porgono
sentite condoglianze ai figli
Giacomo, Paolo e Gabriella, al
genero Franco, alle nuore Raf-
faella e Grazia, ai nipoti Cri-
stina, Stefania, Giovanni e Fe-
derico, alla sorella Costanza,
ai parenti e familiari tutti.
• • •
Il 9 luglio è mancato
CARLO BASSI
nostro associato di Castel-
nuovo Scrivia. Alla moglie
Linda, ai figli Simone ed
Eleonora, al fratello Piero e ai
famigliari tutti le più sentite
condoglianze dall’Ufficio
Zona di Tortona, dalla Reda-
zione de L’Aratro e da Confa-
gricoltura Alessandria.
• • •
Il 25 giugno è mancata
FULVIA PATTARINI
moglie del nostro associato
Michele Magrassi di Tortona.
A Michele, al figlio Claudio e
ai parenti tutti le più sentite
condoglianze dall’Ufficio
Zona di Tortona, dalla Reda-
zione de L’Aratro e da Confa-
gricoltura Alessandria.
• • •
Il 22 maggio è venuto im-
provvisamente a mancare
GIOVANNI BISTOLFI
associato della Zona di Acqui
Terme. Alla figlia Federica,
alla compagna Roberta e al
fratello Enrico l'Ufficio Zona
di Acqui Terme, la Redazione
de L'Aratro e Confagricoltura
tutta porgono le più sentite
condoglianze.
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