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ottobre 2014

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Tre tipologie di collaborazione

Nello schema normativo è previsto che le im-prese contraenti predispongano prima un “programma di rete”, ovvero un piano di azione volto ad accrescere la capacità innova-tiva e la competitività, e poi diano esecu-zione concreta alle attività previste nel piano. Tali attività possono essere di tre tipi: • Collaborazione in forme e ambiti prede-terminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese (la forma più intensa del Contratto di Rete);

• Scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica (la forma più “leggera” del Con-tratto di Rete);

• esercizio in comune di una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa (la forma più accentuata di integrazione fra le imprese).

Nel DL competitività una specifica regolamentazione per i Contratti di Rete

Il Decreto Competitività 91/2014 convertito con modificazioni in L. 116/2014 ha dedi-cato particolare attenzione al settore agri-colo, specialmente in materia di Contratti di Rete, introducendo una previsione innova-tiva fortemente voluta da Confagricoltura, che agevola il Contratto di Rete attraverso una disciplina più mirata per le imprese agri-cole.

Lo scopo è promuovere e sostenere i processi di riorganizzazione e modernizzazione del settore agricolo, migliorare la qualificazione del settore, promuovere la capacità innova-tiva e competitività dell’imprenditorialità agricola.

La tipologia di contratto su cui si è interve-nuti in maniera più incisiva è quella che pre-vede l’esercizio in comune di una o più atti-vità, cui è stata dedicata una specifica regola-mentazione.

Le principali novità introdotte

Le principali novità in materia di contratti di rete in agricoltura sono contenute nell’art.1 bis comma 3.

All’art. 1 bis comma 3 - disposizioni urgenti in materia di semplificazione – del D.L. Compe-titività il legislatore recita: “Per le imprese agri-cole, definite come piccole e medie ai sensi del re-golamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei contratti di rete, di cui al-l’art. 3 comma 4ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla

legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifica-zioni, formati da imprese agricole singole ed asso-ciate, la produzione agricola derivante dall’eser-cizio in comune delle attività, secondo il pro-gramma comune di rete, può essere divisa fra i con-traenti in natura con l’attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel Contratto di Rete”.

Come si evince dall’articolo citato, il testo le-gislativo, a proposito dell’oggetto del con-tratto, ha dato particolare rilievo al concetto di collaborazione nella forma dell’esercizio in comune di una o più attività agricole. La locuzione “esercizio in comune di atti-vità” va intesa nel senso:

- di una integrazione tra le imprese costi-tuenti la “rete” delle attività rientranti nel-l’oggetto della propria impresa, pur mante-nendo le stesse la propria autonomia giuri-dica, cioè senza procedere alla creazione di un nuovo soggetto giuridico;

- di una cooperazione tra le imprese stesse, con cui si dà vita, attraverso la condivisione di fattori produttivi ad uno schema organiz-zativo di tipo imprenditoriale per il tramite del quale si attua il programma di rete. Per quanto attiene alla produzione agricola si intende quella organizzata in forma impren-ditoriale, cioè derivante dall’esercizio “in co-mune” di attività dirette alla realizzazione di prodotti agricoli individuati dalle imprese aderenti alla rete nel relativo contratto. La nuova disciplina consentirà quindi alle imprese unite in rete di mettere in comune i fattori produttivi (terreni, macchinari, strut-ture produttive) per accrescere e migliorare la produzione agricola, divisa in natura, cioè ri-partita fra le imprese stesse secondo quote determinate stabilite dal Contratto di Rete con conseguente attribuzione diretta e im-mediata del bene prodotto in capo a ciascun componente la rete.

Pertanto, ai fini del conseguimento nel Con-tratto di Rete del risultato previsto dalla norma in esame, fermo restando gli altri ele-menti costitutivi previsti dalla normativa già in vigore, dovranno essere definiti: – gli obiettivi generali “strategici” di innova-zione e di innalzamento della capacità com-petitiva dei partecipanti e le modalità con-cordate tra gli stessi per misurare l’avanza-mento verso tali obiettivi;

– gli obiettivi specifici che costituiscono il presupposto dell’individuazione delle atti-vità necessarie per il conseguimento degli obiettivi generali;

– un programma di rete che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi as-sunti da ciascun partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune;

– le modalità di ripartizione del prodotto agricolo comune.

Tale pianificazione costituisce un momento decisionale importante attraverso il quale le singole imprese della rete tracciano le linee di azione da implementare per il raggiungi-mento degli obiettivi, che dovranno essere definiti, in modo chiaro, al momento della costituzione della rete. Obiettivi tesi a supe-rare i limiti dimensionali delle singole im-prese e ad offrire alla propria clientela un prodotto migliore.

Altre misure previste a favore delle reti di impresa

Il DL Competitività ha altresì introdotto: √ Agevolazioni fiscali: alle imprese che pro-ducono prodotti agricoli, della pesca e del-l’acquacoltura come illustrato nel trattato sul funzionamento dell’Unione Europea è rico-nosciuto un credito di imposta nella misura del 40% delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie e comunque non superiore a 400.000 euro, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.

Per le grandi imprese agricole il credito di im-posta si applicherà nell’ambito del regime de minimis (cfr. Reg. 1407/2013 e 1408/2013): per le imprese di trasformazione di prodotti agricoli entro i 200 mila euro e per quelle di produzione primaria entro i 15.000 euro. √ Finanziamenti agevolati: le risorse del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) sono desti-nate anche al finanziamento agevolato di in-vestimenti in ricerca e innovazione tecnolo-gica effettuati da imprese agricole, forestali e agroalimentari che partecipano ad un Con-tratto di Rete per le finalità proprie del mede-simo contratto. La misura di aiuto consiste in un finanziamento agevolato. In effetti il fi-nanziamento è composto da una quota di fi-nanziamento agevolato concesso da CDP, va-riabile a seconda della legge agevolativa, e da una quota di finanziamento bancario/lea-sing concessa, a seguito di valutazione del merito creditizio, a tasso di mercato. √ Priorità nell’accesso ai finanziamenti pre-visti dalle misure dei programmi di sviluppo rurale regionali e nazionali relativi alla pro-grammazione 2014-2020.

Le innovazioni introdotte nel DL, fortemente volute da Confagricoltura, sono importanti e potenziano in maniera rilevante questo stru-mento giuridico che - per il settore agricolo - può essere considerato un nuovo paradigma produttivo vero e proprio.

Mario Rendina

C

on l’art. 3, comma 4 ter, D.L. 5/2009, convertito con modificazioni in L. 33/2009, e successive modifiche e integrazioni, è stato intro-dotto nel nostro ordinamento il Contratto di Rete. Dal 2009 sino ad oggi la disciplina in materia è stata ampiamente rimaneggiata e diverse modifiche ed integrazioni si sono succedute con l’obiettivo di potenziarne l’attrattività e favorirne la diffusione.

Il Contratto di Rete rappresenta un istituto innovativo nel nostro sistema produttivo e realizza un modello di collaborazione tra imprese che consente, pur mantenendo la propria indipendenza, autonomia e specialità, di realizzare progetti ed obiettivi condivisi al fine di accrescere la propria capacità innovativa e di innalzare il proprio livello di competitività sul mercato.

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