La pensione ai superstiti

05/10/2011

La pensione ai superstiti, introdotta nel 1939, può essere:
– di reversibilità: se la persona deceduta era già pensionata
– indiretta: se la persona, al momento del decesso, svolgeva attività lavorativa.
La pensione indiretta spetta solo se il deceduto aveva accumulato, in qualsiasi epoca, almeno 15 anni di contributi oppure se era assicurato da almeno 5 anni di cui mimino 3 versati nel quinquennio precedente la data di morte.
La pensione ai superstiti spetta:
– al coniuge, anche se separato o divorziato, a condizione che abbia beneficiato di un assegno di mantenimento e non abbia contratto altro matrimonio:
– ai figli che alla data della morte del genitore siano minori, studenti o inabili e a suo carico;
– ai nipoti minori che erano a carico del parente defunto (nonno o nonna).
La pensione spetta nella misura del:
– 60% al coniuge;
– 20% a ciascun figlio, se c’è anche il coniuge;
– 40% a ciascun figlio, se sono solo i figli ad averne diritto.
In ogni caso la somma delle quote non può superare il 100% della pensione che sarebbe spettata al lavoratore, tenendo fermo il 60% del coniuge.
Se c’è un solo figlio superstite l’aliquota è elevata al 70%.
Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti con diritto alla pensione di reversibilità, questa può spettare ai genitori del lavoratore
deceduto, a condizione che alla data del decesso del figlio avessero compiuto il 65° anno di età, che fossero a carico del lavoratore deceduto e che non fossero titolari di pensione. Non costituisce tuttavia causa impeditiva la pensione sociale.
I fratelli e le sorelle hanno diritto alla reversibilità (solo in mancanza del coniuge, dei  figli, dei nipoti e dei genitori) solo quando siano inabili al lavoro (anche se minori di 18 anni), non titolari di pensione, non coniugati e a carico del lavoratore deceduto.
La pensione spetta nella misura del 15% a ciascun genitore, fratello o sorella.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 495/1993 le quote spettanti ai superstiti del titolare di pensione integrata al minimo vengono calcolate sull’importo effettivamente pagato al defunto.
Dal 1° gennaio 1996 l’importo della pensione ai superstiti è condizionato dalla situazione economica del titolare.
L’assegno viene ridotto del:
– 25% se il pensionato ha un reddito annuo superiore per il 2011 a € 19.229,67
– 40% se il pensionato ha un reddito annuo superiore per il 2011 a € 24.306,36
– 50% se il pensionato ha un reddito annuo superiore per il 2011a € 30.382,95.
Non costituiscono reddito la casa di abitazione e la stessa pensione di reversibilità.
Questa regola non vale se sono contitolari i figli minori, studenti o inabili.
Il coniuge superstite perde il diritto alla reversibilità in caso di nuovo matrimonio. In tal caso gli spetta però la cosiddetta “doppia annualità”, corrispondente a 26 volte l’importo spettante alla data del nuovo matrimonio.
Per ottenere la doppia annualità il vedovo o la vedova che si risposano devono presentare un’apposita domanda, soggetta alla prescrizione decennale. Il convivente non ha diritto alla pensione di reversibilità. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 461/2000. Secondo la Suprema Corte “la convivenza more uxorio si caratterizza per l’inesistenza di quei diritti e doveri reciproci, sia personali che matrimoniali, che nascono dal matrimonio”.