Invio telematico dei certificati medici

16/09/2011

Si informano gli associati datori di lavoro che, con l’entrata in vigore della normativa in tema di invio telematico all’I.N.P.S. dei certificati medici attestanti l’assenza per malattia, è opportuno ricordare quanto segue.
Dal 14 settembre 2011 i lavoratori non saranno più obbligati ad inviare le attestazioni di malattia al proprio datore di lavoro ed all’INPS, entro i 2 giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia: lo faranno invece direttamente i medici, o le strutture sanitarie.
Sarà poi l’INPS a mettere a disposizione del datore di lavoro i certificati ricevuti con le modalità in appresso indicate. Il lavoratore dovrà richiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica e potrà chiederne copia cartacea ovvero l’invio in formato pdf alla propria casella di posta elettronica.
Resta in ogni caso fermo l’obbligo del lavoratore di comunicare tempestivamente al datore di lavoro, la propria assenza e l’indirizzo di reperibilità se diverso dalla residenza o dal domicilio abituale.
Su espressa richiesta da parte del proprio datore di lavoro il lavoratore è altresì tenuto a fornire il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico.
Il lavoratore può:
• stampare dal sito internet dell’INPS (www.inps.it) il proprio attestato di malattia inserendo codice fiscale e numero di protocollo del certificato;
• prendere visione, previa registrazione, di tutti i propri certificati ed attestati di malattia, oppure chiederne l’invio automatico alla propria casella di posta elettronica certificata.
I datori di lavoro o i loro intermediari abilitati, tra i quali rientra Confagricoltura con le collegate società di servizio, potranno consultare
le attestazioni di malattia dei propri dipendenti:
• tramite accesso diretto al sistema INPS utilizzando le apposite credenziali fornite, previa registrazione, dall’Istituto (l’adesione a tale funzione consentirà di usufruire anche del servizio di richiesta di visite fiscali online).
• richiedendone invio alla propria casella di posta elettronica certificata;
• dal sito internet dell’INPS inserendo il codice fiscale del lavoratore ed il numero di protocollo del certificato medico.
Quanto sopra non trova applicazione e, pertanto, dovranno essere rispettare le modalità tradizionali di comunicazione sia al proprio datore di lavoro che all’ INPS, nell’ eventualità che il medico non proceda all’ invio telematico del certificato perché impossibilitato.
L’Accordo Interconfederale dello scorso 20 luglio ha altresì pattuito che:
• restano in vigore e sono pienamente efficaci le disposizioni contenute nei CCNL che disciplinano il trattamento economico e normativo applicabile alle malattie dei lavoratori;
• nei tempi precedentemente previsti per l’invio del certificato medico il lavoratore dovrà comunicare tempestivamente al proprio datore di lavoro (anche attraverso e-mail o sms) la propria assenza per malattia e l’indirizzo di reperibilità se diverso da quello abituale, nonché il numero di protocollo del certificato medico;
• è il caso di ricordare infine che gli intermediari sono abilitati alla consultazione degli attestati di malattia solo se muniti di delega per svolgere adempimenti, in materia di amministrazione del personale nei confronti dell’Istituto.
Per maggiori ragguagli, gli addetti al servizio paghe di Confagricoltura sono a disposizione degli associati.