La maternità delle lavoratrici autonome

03/10/2011

Le lavoratrici autonome hanno diritto, se in regola col versamento dei contributi previdenziali, ad un periodo indennizzabile di 2 mesi prima della data del parto e 3 mesi successivi la stessa data.
In caso di adozione o affidamento hanno diritto ad un periodo indennizzabile di 3 mesi successivi alla data di ingresso del bambino nella famiglia purchè il bambino non abbia superato, all’atto dell’adozione o affidamento:
- i 6 anni di età nel caso di adozione o affidamento preadottivo e non preadottivo di bambini italiani,
- i 18 anni di età nel caso di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri;
-ad un periodo indennizzabile di 30 giorni in caso di interruzione di gravidanza spontanea o volontaria verificatasi non prima del 3° mese.
L’indennità giornaliera è pari all’80% delle retribuzioni convenzionali giornaliere stabilite anno per anno dalla legge e non è liquidabile, da parte dell’Inps, prima che il parto sia avvenuto.
Le lavoratrici autonome devono inoltrare la domanda direttamente  all’Inps corredata dal certificato di assistenza al parto o da certificazione contenente tutti i dati necessari all’individuazione del rapporto di parentela madre/figlio.
La domanda deve essere comunque presentata nel termine di prescrizione di un anno decorrente dal giorno successivo all’ultimo giorno indennizzabile (3 mesi dopo il parto).