Sicurezza sul lavoro e manifestazioni fieristiche

08/10/2014

È stato emanato il Decreto interministeriale 22 luglio 2014 relativo alle Disposizioni concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e alle manifestazioni fieristiche.
Il provvedimento dà attuazione a quanto previsto dall’articolo 32, comma 1, lettera g-bis del D.L. 69/2013 (decreto del Fare) che ha previsto che le disposizioni di sicurezza sul lavoro relative ai cantieri temporanei e mobili (articolo 88 del decreto legislativo 81/2008), si applicano anche agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazione fieristiche, secondo le modalità specificate nel citato D.L. 22 luglio 2014.
Fermo restando che il provvedimento non riguarda specificatamente il settore agricolo, si ritiene utile segnalare quali sono gli eventi e le manifestazioni fieristiche che rientrano nel campo di applicazione visto che la realizzazione di alcune strutture può coinvolgere direttamente o indirettamente anche le imprese agricole.
Le modalità di applicazione previste nel decreto vengono distinte per tipologie di attività, tenendo conto delle particolati esigenze e delle manifestazioni fieristiche.
Campo di applicazione
Si applica alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tensostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche, ad esclusione delle seguenti attività:
• strutture allestitive che abbiano un’altezza inferiore a 6.50 m rispetto ad un piano stabile;
• strutture allestitive biplanari con superficie della proiezione in pianta del piano inferiore fino a 100 m2;
• tensostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, la cui altezza complessiva non superi 8.5 m di altezza rispetto ad un piano stabile.

Mario Rendina