Riforma Monti: lavoratori salvaguardati (derogati)

05/09/2012

È stato pubblicato il Decreto Ministeriale 1° giugno 2012, contenente le modalità relative alla applicazione delle disposizioni pensionistiche vigenti al 1° dicembre 2011 a favore di determinate categorie di lavoratori cosiddetti salvaguardati, emanato in attuazione di quanto previsto dalla riforma Monti-Fornero. L’accesso al pensionamento con i requisiti e le decorrenze in vigore prima della Legge 214/2011 al momento favorirà solo 65 mila lavoratori e lavoratrici. Il Governo, con una norma inserita nel decreto cosiddetto “spending review” allarga la platea dei salvaguardati ad altri 55 mila lavoratori. In totale vengono dunque salvaguardati 120 mila lavoratori, 65 mila con le modalità stabilite dal D.M. 1° giugno 2012 e 55 mila che saranno stabilite con decreto interministeriale da emanarsi. Il Decreto Ministeriale 1° giugno 2012 ripartisce la platea dei 65 mila per le specifiche categorie di lavoratori e modifica le condizioni per l’accesso alle disposizioni previgenti introducendo ulteriori requisiti più restrittivi. Sull’argomento l’INPS ha fornito le linee operative per procedere alla verifica dei 65 mila lavoratori rientranti tra i salvaguardati. Il piano operativo INPS si compone di due fasi: 1° fase – Invio a circa 60 mila potenziali beneficiari di una comunicazione contenente l’invito a prendere visione del proprio estratto conto previdenziale ed in caso di eventuali carenze ed inesattezze a verificarlo con la sede INPS o un Ente di Patronato. Tale fase di aggiornamento e validazione delle posizioni dovrà concludersi entro il 21 settembre 2012. 2° fase – Trasmissione della certificazione del diritto a pensione agli effettivi 65 mila soggetti che potranno andare in pensione con le regole in vigore al 31 dicembre 2011. Le comunicazioni che l’INPS si accinge ad inviare riguarderanno solo i soggetti in mobilità ordinaria, mobilità lunga, fondi di solidarietà e prosecutori volontari. Le altre quattro tipologie di soggetti: esonerati (dipendenti pubblici), genitori di disabili in congedo, lavoratori cessati dal rapporto di lavoro con accordi individuali o collettivi, non riceveranno la comunicazione INPS di verifica dell’estratto conto. Queste ultime tipologie di soggetti hanno tempo 120 giorni dalla pubblicazione del Decreto (entro quindi il 21 novembre 2012) per presentare un’istanza di accesso ai benefici di cui all’art. 24, comma 14 L. 214/2011, corredata della dovuta documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti, alla competente Direzione Territoriale del Lavoro. Presso le Direzioni Territoriali del Lavoro verranno istituite apposite Commissioni che esamineranno le istanze e comunicheranno tempestivamente l’eventuale accoglimento all’INPS.