Prestazioni di invalidità a cittadini extracomunitari

10/10/2013

L’Inps, con messaggio n. 13983, al fine di ottemperare a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, ha comunicato che l’indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità, l’assegno mensile di invalidità e l’indennità mensile di frequenza, ferme restando le verifiche degli ulteriori requisiti di legge (condizioni sanitarie, residenza in Italia ecc.), dovranno essere concesse “a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, alla sola condizione che siano titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione.” Infatti, va ricordato che la Corte Costituzionale è più volte intervenuta, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, l. 388/2000, nella parte in cui subordina la concessione ai cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nello stato italiano di alcune tipologie di prestazioni assistenziali richieste al requisito della titolarità della Carta di soggiorno - Permesso di soggiorno CE di lungo periodo. In particolare, il comma in questione è stato censurato con riferimento all’indennità di accompagnamento, alla pensione di inabilità, all’assegno mensile di invalidità ed infine all’indennità di frequenza. Un’eccezione a quanto stabilito nelle pronunce della Corte Costituzionale è rappresentata dalle situazioni ormai consolidate per effetto di sentenze passate in giudicato. Pertanto, eventuali domande di riesame potranno essere accolte nei limiti della prescrizione decennale e in assenza di giudicato. Naturalmente l’Istituto previdenziale, nel suddetto messaggio, raccomanda a tutte le Sedi di tenere in apposita evidenza le prestazioni accolte, anche al fine di monitorare costantemente il permanere del diritto alla prestazione e la data di scadenza del titolo di soggiorno.