Lavoratori dipendenti: comportamento e regole in caso di malattia

04/10/2012

Segue dall'Aratro numero 7 (luglio-agosto 2012)

MALATTIA INSORTA ALL’ESTERO
Nel caso di malattia insorta durante il soggiorno in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia Convenzioni o Accordi che regolano la materia o in Paesi non facenti parte della Comunità Europea, ai fini della indennizzabilità, la certificazione deve essere legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare Italiana all’estero e inoltrata alle Sedi competenti anche in un momento successivo al rientro, fermo restando il rispetto del termine di invio (2 giorni dal rilascio) al datore di lavoro e all’Inps (anche eventualmente in copia). La sola attestazione dell’autenticità della firma del traduttore abilitato non equivale alla “legalizzazione”; per “ legalizzazione” si intende infatti l’attestazione, anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali.

REPERIBILITÀ
Il lavoratore, durante la malattia, è tenuto a rispettare le seguenti fasce di reperibilità per sottoporsi alle eventuali visite mediche di controllo richieste dal datore di lavoro o disposte dall’Inps:
• tutti i giorni, compresi i festivi
• dalle ore 10 alle ore 12
• dalle ore 17 alle ore 19
Il lavoratore pubblico è sottoposto ad un diverso regime orario di reperibilità:
• tutti i giorni, compresi i festivi
• dalle ore 9 alle ore 13
• dalle ore 15 alle ore 18
L’obbligo di osservanza delle fasce di reperibilità è generale ed inderogabile e pertanto nessuno (nè Inps, nè ospedali, nè medici) può rilasciare “autorizzazioni” preventive a non rispettare le fasce, e non esistono patologie che, per loro stessa natura, esimano dal rispetto di questo obbligo. La preventiva comunicazione dell’assicurato all’Inps del proprio allontanamento dal domicilio durante le fasce non garantisce la non effettuazione del controllo - d’ufficio o su richiesta del datore di lavoro - e non vale di per sè a giustificare l’eventuale assenza rilevata. Il lavoratore, durante le fasce di reperibilità, oltre a rimanere a casa, deve collaborare fattivamente per consentire la regolare effettuazione della visita di controllo, accertandosi che non vi siano impedimenti che possano ostacolarla (ad esempio, controllare il buon funzionamento del citofono e del campanello, ecc.). Se, nel corso della malattia, il lavoratore si sposta in un luogo diverso dal domicilio indicato sul certificato medico, deve informare preventivamente e tempestivamente l’Inps e il datore di lavoro.

LA VISITA MEDICA DI CONTROLLO
La visita medica di controllo può essere richiesta dal datore di lavoro o disposta direttamente dall’Inps: competenti all’effettuazione dei controlli sono i soli medici di lista dell’Inps e delle ASL. Una stessa malattia può essere controllata più volte, nel corso della prognosi; tuttavia non può avere luogo più di un controllo nell’arco della stessa giornata. La visita si conclude con la conferma della prognosi riportata nel certificato di malattia, oppure con la sua riduzione, oppure con il giudizio di riacquisto della capacità lavorativa: in questo ultimo caso, il lavoratore è giudicato abile a riprendere il lavoro dal giorno indicato dal medico fiscale. Il lavoratore ha il diritto di contestare l’esito della visita di controllo, manifestando immediatamente al medico la sua volontà e recandosi a visita ambulatoriale presso l’Inps nel primo giorno utile successivo. La risoluzione della controversia è affidata al coordinatore sanitario della sede territoriale Inps. Viceversa, non è possibile recarsi dal proprio medico di base, dopo una visita di controllo chiusa con giudizio di idoneità al lavoro, per ottenere un certificato di continuazione; in questi casi i giorni di assenza successivi alla visita di controllo sono da considerare non indennizzati.

ASSENZA A VISITA MEDICA DI CONTROLLO
Se il lavoratore non è presente al proprio domicilio in caso di visita medica di controllo domiciliare, è tenuto a presentarsi presso la ASL o l’Inps (secondo le indicazioni riportate nell’avviso lasciato dal medico che ha effettuato la visita domiciliare), per l’effettuazione della visita medica ambulatoriale che accerti l’effettiva incapacità lavorativa. Qualora il lavoratore risulti assente, senza giustificato motivo, alla visita medica di controllo, sia essa visita domiciliare o ambulatoriale, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico (vedi paragrafo successivo: Sanzioni per l’assenza a visita di controllo). Sole ipotesi di giustificazione della mancata presenza del lavoratore al controllo sono:
• cause di forza maggiore che determinino l’assoluta inevitabilità dell’assenza dal domicilio durante le fasce di reperibilità;
• situazione che abbia reso imprescindibile ed indifferibile la presenza personale dell’assicurato altrove per evitare gravi conseguenze per se o per i componenti del nucleo familiare (a condizione che l’allontanamento non pregiudichi il normale decorso della malattia). In ogni caso il lavoratore deve produrre idonea documentazione giustificativa;
• concomitanza di una visita medica generica e/o specialistica. In tal caso, il lavoratore può essere giustificato per l’assenza se prova, fornendo entro 10 giorni idonea documentazione che sarà valutata dall’Inps: l’urgenza della visita concomitante (a tal fine deve produrre certificato medico, contestuale o emesso in data immediatamente successiva a quella della visita, da cui risulti non solo ora e giorno di effettuazione della visita, ma anche la specifica indicazione di una situazione di urgenza supportata da dati clinici obiettivi), oppure l’impossibilità (o non ragionevole possibilità) di effettuare la visita medica al di fuori delle fasce di reperibilità, in considerazione della coincidenza fra le fasce stesse e l’orario dello studio (o ambulatorio) medico e della distanza fra lo studio e l’abitazione del lavoratore. In particolare il lavoratore può essere giustificato se prova l’impossibilità di spostare la visita ad altro momento compatibile con il rispetto delle fasce (in caso di coincidenza solo parziale fra l’orario di ambulatorio e le fasce stesse), o la motivata indisponibilità del medico a riceverlo al di fuori delle fasce, ovvero a visitarlo a domicilio (in caso di coincidenza totale per tutti i giorni della settimana).

SANZIONI PER L’ASSENZA A VISITA DI CONTROLLO
• prima assenza: perdita totale dell’indennità per i primi 10 giorni;
• seconda assenza: perdita del 50% dell’indennità per l’ulteriore periodo;
• terza assenza: perdita totale dell’indennità dalla data dell’ultima visita. Il lavoratore assente alla visita domiciliare di controllo è tenuto a presentarsi alla visita ambulatoriale presso la struttura (Inps o ASL) indicata sull’invito lasciato dal medico fiscale, nel giorno e nell’ora stabiliti, a meno che in quel giorno non sia avvenuta la ripresa dell’attività lavorativa: anche se in sede di visita ambulatoriale viene confermato lo stato di malattia del lavoratore, sarà comunque applicata la prevista sanzione per l’assenza domiciliare non giustificata. Avverso i provvedimenti sanzionatori dell’Inps in materia di indennità di malattia può essere proposto motivato e documentato ricorso al Comitato Provinciale dell’Inps entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento.