In breve del 12 Settembre 2013

12/09/2013

In attesa della Service tax
Saranno probabilmente i comuni a dover decidere in che modo le attività agricole dovranno essere assoggettate al pagamento della Service tax, che partirà dal prossimo anno, per quanto concerne il servizio di smaltimento rifiuti. Lo scrive il quotidiano ItaliaOggi, in allegato, precisando che dalle linee guida tracciate dal governo emerge che con il nuovo tributo federale gli enti locali avranno una maggiore autonomia nel fissare le tariffe e nel concedere le agevolazioni.

Piemonte, l’agroalimentare traina l’export
Nei primi sei mesi del 2013 – fa rilevare Unioncamere Piemonte -  il valore delle esportazioni piemontesi ha raggiunto i 20,4 miliardi di euro registrando un incremento del 2,1% rispetto allo stesso periodo del 2012. La performance realizzata dall’export regionale è di segno opposto rispetto al dato complessivo nazionale, che risulta in calo dello 0,4% rispetto al periodo gennaio-giugno 2012. Il Piemonte si conferma così, anche nei primi sei mesi del 2013, la quarta regione esportatrice, con una quota del 10,5% delle esportazioni complessive nazionali (incidenza in lieve aumento rispetto a quella rilevata nello stesso periodo del 2012, quando era pari al 10,2%). Tra le principali regioni esportatrici, il Piemonte ha messo a segno la performance migliore. A trainare la crescita sono state le eccellenze produttive del nostro territorio, in primis i mezzi di trasporto e i prodotti alimentari: questi ultimi hanno fatto segnare un +6,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.


Decreto del Fare – Legge 98/13 - Sicurezza sul lavoro
Il Decreto del Fare introduce semplificazioni alle normative in materia di sicurezza sul lavoro, soprattutto per quanto riguarda gli adempimenti formali, nonché oneri informativi attraverso modifiche ed integrazioni al d.lgs. 81/08

Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) (comma 1 lett. a)
Il Decreto del Fare introduce alcune novità in merito al Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) – art. 26 del d.lgs. 81/08. In alcuni settori di attività a basso rischio infortunistico – stabiliti sulla base degli indici infortunistici dell’Inail da un futuro decreto del Ministro del Lavoro sentita la Commissione consultiva e con l'intesa della Conferenza Stato-Regioni – per la cooperazione e il coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori non è più necessario il DUVRI ma è invece sufficiente l’individuazione di un incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro (a tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori  comparativamente più rappresentative a livello nazionale).

Il DUVRI viene eliminato anche per i servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno (in precedenza la durata non doveva essere superiore a due giorni), sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. In questo caso per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

Semplificazione per attività a  basso rischio infortunistico (comma 1, lettera b) punto 2)
Viene introdotto il comma 6-ter all’articolo 29 del d.lgs. 81/08 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi).

Le disposizioni prevedono che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell’INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Tale decreto sarà adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. I datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali possono effettuare la valutazione del rischio, utilizzando un modello semplificato che sarà allegato al decreto. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate già previste dallo stesso articolo 29 che dovranno comunque essere utilizzate sino all’emanazione del suddetto decreto.

Con tale modifica, anche se con alcune differenze, viene riproposto il sistema dell’autocertificazione. Occorre ora in sede attuativa verificare la possibilità di inserire anche le attività agricole.

Crediti formativi (comma 1 lett. c) e d)
In relazione alla possibilità che i contenuti dei corsi formativi si possano sovrapporre, viene prevista la possibilità di riconoscere crediti formativi per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento erogati. Ciò riguarda sia il responsabile e gli addetti del servizio prevenzione e protezione (art. 32 del d.lgs. 81/08), sia la formazione di dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 37 del d.lgs. 81/08). La misura introdotta nel caso dell’agricoltura potrebbe semplificare, ad esempio, i percorsi formativi relativi all’abilitazione per il rilascio del patentino per i prodotti fitosanitari e per l’abilitazione alla guida delle trattrici agricole.

In ambedue i casi le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente  per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente.

Notifiche preliminari per l’avvio di nuove attività (comma 1, lettera e)
Il comma 1 lettera e) che modifica l’art. 67 (notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio – ambienti di lavoro Titolo II del d.lgs. 81/08) specifica quali elementi informativi devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti. Prevede inoltre che l’invio della suddetta notifica preliminare avvenga attraverso lo Sportello unico (insieme all’istanza o alla segnalazione relativa all’avvio delle attività produttive), che provvederà a trasmetterla all’organo di vigilanza. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sono approvati modelli uniformi per la presentazione della notifica.

Verifica attrezzature (comma 1 lett. f  - modifica dell’art. 71 commi 11 e 12 - Verifica attrezzature) Riduce da sessanta a quarantacinque giorni il termine entro cui l’INAIL è tenuto ad effettuare la prima verifica dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati.

Denuncia infortuni – comma 6
Sono introdotte alcune semplificazioni riguardo la denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro. Attualmente la denuncia degli infortuni è effettuata (obbligatoriamente per via telematica dal 1 luglio) dal datore di lavoro all’Inail, mentre all’autorità di PS, che la trasmette alle ASL, viene generalmente inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno. Con l’abrogazione dell’articolo 54 del DPR 1124/65 (“Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”) viene eliminato l’obbligo per il datore di lavoro nel termine di due giorni di dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni. Tale novità sarà operativa sei mesi dopo l’entrata in vigore del decreto sul SINP (sistema informativo per la prevenzione) di cui al comma 4 del’art. 8 del d.lgs 81/08.

Di conseguenza viene modificato anche l’articolo 56 del DPR 1124/65. La nuova disposizione prevede che l’INAIL trasmetta le denunce per via telematica all’autorità di pubblica sicurezza, all’ASL e le altre autorità competenti. In questo modo, si garantisce maggiore celerità a denunce fino ad oggi effettuate per posta e si ottempera al principio dell’unificazione delle comunicazioni nei confronti della PA in capo a cittadini e imprese.

Cantieri temporanei o mobili (comma 1 lett. g)
Vengono ampliate le attività a cui non si applicano più le disposizioni del Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) del Titolo IV: modificando il comma 2 dell’art. 88 del D.Lgs. 81/08 le disposizioni non si applicano a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi.