Regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari in nero

06/09/2012

Il D.l. 109 del 16 luglio 2012 all’art. 5, stabilisce che i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo occupano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione. La dichiarazione si può presentare dal 15 settembre al 15 ottobre 2012. In ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici. Sono esclusi dalla procedura i rapporti di lavoro a tempo parziale, ad eccezione del settore del lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare. Non sono ammessi alla procedura i datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per: a) favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Non è ammesso, altresì, alla procedura il datore di lavoro che, a seguito dell’espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare non ha provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico ovvero alla successiva assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro. La dichiarazione di emersione è presentata previo pagamento, di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell’imposta sul reddito. La regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi è documentata all’atto della stipula del contratto di soggiorno. è fatto salvo l’obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l’intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione del procedimento di regolarizzazione (15 ottobre 2012), sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale. Nella dichiarazione di emersione verrà indicata la retribuzione convenuta non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e, in caso di lavoro domestico, l’orario lavorativo non inferiore a quello stabilito dall’articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Lo sportello unico per l’immigrazione, verificata l’ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della Questura sull’insussistenza di motivi ostativi all’accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonchè il parere della competente Direzione Territoriale del Lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfetario e della regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sè causa di inammissibilità della dichiarazione di emersione. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento. Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l’Impiego ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all’INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno. Nelle more della definizione del procedimento, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti qui di seguito. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell’articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato. Non possono essere ammessi alla procedura i lavoratori stranieri: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva; d) che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di altre eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell’ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, è punito ai sensi dell’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l’alterazione di documenti oppure con l’utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale. Gli addetti al servizio paghe dei nostri Uffici Zona sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.