L’impatto dell’IMU sulle aziende agricole

04/01/2012

L’impatto dell’IMU sulle aziende agricole

La manovra del Governo Monti, denominata “salva - Italia” convertita in legge ed in vigore da fine anno, anticipa a partire dal 2012 ed in via sperimentale fino al 2014 l’imposta municipale unica, più comunemente chiamata IMU.
L’articolo 13 del suddetto decreto, oltre ad anticipare l’istituzione dell’IMU (che sostituisce l’ICI), aggiunge ulteriori disposizioni che prevedono un consistente aggravio della misura dell’imposta patrimoniale comunale sui terreni agricoli e l’assoggettamento al tributo, in via autonoma, dei fabbricati rurali il cui valore, fino ad ora, era stato considerato assorbito nella tassazione dei terreni, in relazione al loro ruolo strumentale all’esercizio dell’attività agricola.
Più in particolare, l’aliquota ordinaria è fissata allo 0,76%, con possibilità dei Comuni di aumentarla o diminuirla fino allo 0,3%.
Nello specifico, per i terreni agricoli, il valore imponibile ai fini IMU è determinato applicando al reddito dominicale, rivalutato
del 25%, un moltiplicatore pari a 130, (precedentemente era pari a 75), ridotto a 110 nel caso di possesso da parte di coltivatori
diretti e I.A.P.
Da una prima lettura della norma, inoltre, non è previsto alcun richiamo alle specifiche riduzioni della base imponibile per gli imprenditori agricoli professionali e per i coltivatori diretti che coltivano direttamente i terreni agricoli mentre devono continuarsi a considerare esenti dall’imposta municipale i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina depressa.
Per quanto riguarda i fabbricati rurali, la determinazione della base imponibile è identica a quella stabilita più in generale per
le ordinarie categorie catastali con le rendite che, rivalutate del 5%, devono essere moltiplicate per:
– 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni in genere) e nelle categorie C/2, C/6 e C/7 (pertinenze
abitazioni), con esclusione della categoria catastale A/10;
– 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
– 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
– 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (fabbricati rurali strumentali);
– 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per quanto riguarda le aliquote, quella per l’abitazione principale, anche se rurale, e relative pertinenze, è ridotta allo 0,4%,
con possibilità per i Comuni di variarla in più o in meno sino a 0,2 punti percentuali; è prevista per i proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale una detrazione pari ad € 200,00 che, limitatamente per i periodi d’imposta 2012 e 2013, viene incrementata di € 50,00 per ciascun figlio convivente di età non superiore a 26 anni.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota è fissata allo 0,2 % con possibilità per i Comuni di ridurla allo 0,1%.
In base a tali elementi, l’onere della nuova imposta tra l’aumento generale del moltiplicatore delle rendite del 60%, la nuova
misura dell’aliquota ordinaria d’imposta e l’autonoma soggettività dei fabbricati rurali comporta aggravi dal 100% fino, in alcuni
casi, segnatamente per le aziende più strutturate, al 400%.