Estratti contributivi Inps: responsabilità risarcitoria

05/11/2013

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riconosciuto la responsabilità dell’Inps per il danno arrecato ad un lavoratore, dimessosi dal suo rapporto di lavoro a seguito di errata comunicazione della posizione contributiva ed al quale veniva respinta la successiva domanda di pensione di anzianità per insufficienza di contributi versati. A differenza di altre precedenti pronunce, pur sempre di condanna dell’Istituto per l’errato estratto contributivo certificativo trasmesso a seguito di una precisa richiesta del lavoratore, questa volta la censura della Cassazione riguarda l’erronea indicazione contenuta negli estratti contributivi inviati dall’Inps spontaneamente, nell’ambito di operazioni di invio generalizzato a titolo informativo e contenente l’esplicito avvertimento della possibilità di inesattezze. Per la Cassazione la Pubblica Amministrazione è gravata dell’obbligo di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi indisponibili, fornendo informazioni errate o anche dichiaratamente approssimative, in quanto rese da enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione, nonché incidenti su interessi al conseguimento e godimento di beni essenziali della vita. Con particolare riferimento agli estratti contributivi su moduli a stampa rilasciati dall’Inps, la Corte osserva altresì che, trattandosi di riproduzione di un documento elettronico, i suoi effetti sussistono anche in assenza di sottoscrizione ed ancorchè privi di firma del funzionario Inps che ne attesti la provenienza: fanno piena prova dei fatti rappresentati, ossia della corrispondenza tra i dati ivi riportati e le registrazioni risultanti dagli archivi elettronici. L’Inps, per sostenere la sua linea difensiva, ha sottolineato l’invito, contenuto nella comunicazione trasmessa, con il quale si richiedeva l’esplicita collaborazione dell’assicurato nel riscontrare l’esattezza dei dati, ovvero il controllo dell’estratto conto da possibili errori. Anche in merito a tale ultimo aspetto, la Corte di Cassazione assicura che è da escludersi in via generale che l’ordinamento e quindi l’Inps, imponga all’assicurato l’obbligo di verificare l’esattezza dei dati forniti. Tuttavia la Corte riconosce, come elemento per una riduzione della misura del risarcimento, che ci possa essere un comportamento poco diligente da parte dell’assicurato, ovvero un concorso di colpa del medesimo.