Limiti reddituali per la liquidazione delle pensioni di inabilità civile

13/11/2013

L’Inps prende atto di quanto contenuto nella legge di conversione del D.L. 76/2013, dove si afferma che, ai fini dell’erogazione della pensione di inabilità civile, assume rilievo solamente il reddito personale dell’invalido. In una precedente circolare Inps, l’Istituto affermava che dal 2013, ai fini delle pensione di inabilità civile totale, era da valutare anche il reddito del coniuge. La decisione dell’Ente si basava su una sentenza della Corte di Cassazione del 2011, con la conseguenza che gli invalidi civili totali titolari, assieme al coniuge, di un reddito lordo annuo superiore a 16.127,30 euro, avrebbero perso il diritto alla pensione. In seguito alle reazioni delle associazioni e di una presa di posizione del Ministero del Lavoro, l’Inps sospendeva l’applicazione di quella disposizione. Successivamente la Corte di Cassazione, con una sentenza del marzo 2013, aveva ribadito il parere precedente, facendo sorgere nuovi timori. Da più parti era stato richiesto l’intervento legislativo ed era stata deposta alla Camera una proposta di legge finalizzata a fornire una interpretazione favorevole alle persone inabili. Con il richiamato intervento legislativo, la posizione assunta a suo tempo dall’Inps e poi sospesa in attesa di un chiarimento ministeriale, perde definitivamente di ogni fondamento. Pertanto il reddito di riferimento per la concessione della pensione degli invalidi civili totali è quello personale, con esclusione del coniuge.