Per i fabbricati rurali non c’è pace

04/01/2012

Con le ultime novità legate all’introduzione dell’IMU i fabbricati rurali divengono ormai soggetti all’imposta in modo ordinario.
Come noto attualmente non tutti i fabbricati rurali dovevano essere iscritti al catasto fabbricati e pertanto non tutti sono sprovvisti di  rendita. Solo con l’emanazione  del DM 28/2008 le nuove costruzioni, i fabbricati ristrutturati o quelli ceduti vi devono essere obbligatoriamente iscritti.
Al fine di evitare pertanto disparità di trattamento tra i fabbricati iscritti o meno, è previsto che, entro il 30 novembre 2012, tutti i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni vengano dichiarati nel catasto fabbricati utilizzando la procedura Docfa.
La nuova disposizione di legge, introdotta dal comma 14 ter dell’art 13, non è da considerare una sanatoria per i fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità, ma di un obbligo generalizzato per tutti i fabbricati effettivamente rurali di essere comunque
iscritti nel catasto fabbricati. Pertanto, a partire da dicembre 2012, tutti i fabbricati rurali dovranno possedere una rendita catastale propria.
Considerato che l’accatastamento dovrà essere effettuato entro il 30 novembre 2012, la norma regolamenta l’applicazione dell’IMU per i fabbricati che al momento del pagamento risulteranno ancora non accatastati che, in tal caso sarà determinata in acconto sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto e a saldo a seguito dell’attribuzione della rendita catastale.