Registro infortuni

08/11/2012

Potrebbe sembrare ovvio e superfluo, si ritiene invece di dover rammentare a tutte le aziende agricole associate che assumono manodopera dipendente di dotarsi del registro degli infortuni da custodire con molta attenzione. Su tale registro, il datore di lavoro ha l’obbligo di annotare cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza di almeno un giorno sia del personale assicurato presso l’Inail che di quello non soggetto all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Ai fini assicurativi, cade l’obbligo sui datori di lavoro di trasmettere le informazioni relative agli infortuni sul lavoro (all’Inail, alle autorità di Pubblica Sicurezza “Questura” e/o Comune territorialmente competente). Prima di essere posto in uso, il registro infortuni dev’essere vidimato dalla ASL di competenza territoriale che controllerà la numerazione progressiva contrassegnando ciascuna pagina. Il registro degli infortuni dev’essere conservato sul luogo di lavoro e pertanto presso ogni sede operativa di ciascuna azienda che abbia accentrato in una sola sede l’attività amministrativa. registro infortuni devono essere riportate a conoscenza da parte del datore di lavoro al servizio di prevenzione e protezione dei rischi e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Dlgs 81/2008). È prevista la facoltà di utilizzare schede individuali, preventivamente vidimate dalla ASL, da parte di aziende che adottino sistemi informativi automatizzati di rilevazione, elaborazione e registrazione dei dati, in questo caso va chiesta specifica autorizzazione alla Direzione Provinciale del Lavoro. Pertanto si suggerisce alle aziende un attento controllo e ricerca all’interno degli uffici aziendali nell’individuare materialmente tale registro e, tenerlo bene in evidenza, sia nel caso di infortuni, sia nel caso di controlli ispettivi o in caso di visite da parte dei responsabili della sicurezza territoriale (RLST), in quanto è fatto obbligo all’azienda di esibirlo in visione. È superfluo ricordare che in mancanza di tale registro l’azienda è passibile di specifica sanzione. Gli addetti al servizio paghe degli Uffici Zona di Confagricoltura sono a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Mario Rendina