Assegno di invalidità e disoccupazione

25/11/2011

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 234 del luglio 2011, ha riconosciuto il diritto per il lavoratore che fruisce dell’assegno ordinario di invalidità di optare a percepire l’indennità di disoccupazione limitatamente a tale periodo di disoccupazione  indennizzato.
Sull’argomento l’INPS ha fornito i seguenti chiarimenti: per l’esercizio al diritto di opzione, l’interessato deve necessariamente presentare specifica domanda alla Sede INPS competente; nel  caso il riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità avvenga dopo la presentazione della domanda di disoccupazione o durante la fruizione dell’indennità medesima, l’esercizio al diritto di opzione va effettuato entro 60 gg. dalla notifica di accoglimento dell’assegno ordinario di invalidità.
Qualora l’opzione non venga esercitata o esercitata in ritardo, l’INPS non riconosce il pagamento dell’indennità di disoccupazione e procede alla compensazione/recupero sui futuri pagamenti dell’assegno ordinario di invalidità.
Chi ha inizialmente optato per l’indennità di disoccupazione al posto dell’assegno ordinario di invalidità, precisa l’INPS, può esercitare anche la rinuncia in un qualsiasi momento ed ottenere il ripristino del pagamento dell’assegno ordinario di invalidità.
Una volta terminato il periodo di pagamento dell’indennità di disoccupazione è da considerarsi automatico, anche se l’INPS non lo dice chiaramente, il ritorno all’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità.