Pensione in totalizzazione

05/12/2012

L’Inps fornisce un interessante chiarimento in merito al sistema di calcolo da utilizzare nel caso di pensione in totalizzazione. Com’è noto, la pensione in totalizzazione dà la possibilità di andare in pensione sommando i periodi di anzianità contributiva non coincidenti – anche di durata inferiore ai 3 anni dal 1° gennaio 2012. Il sistema di calcolo da applicare per la liquidazione delle singole quote di anzianità è quello contributivo. Unica deroga al sistema di calcolo contributivo, introdotta dal Ministero del Lavoro, è prevista per il caso in cui il lavoratore abbia già raggiunto, in una gestione pubblica, i requisiti minimi per il conseguimento del diritto ad una autonoma pensione. In tale ipotesi il pro-quota a carico della gestione viene calcolato con il sistema di computo previsto dall’ordinamento della predetta gestione, il che significa che può essere determinato con il sistema di calcolo retributivo o misto. Sull’argomento l’Inps prende atto che potrebbero verificarsi casi in cui il calcolo con il sistema retributivo della singola quota dia un importo meno favorevole di quello contributivo e pertanto chiarisce che la salvaguardia dei diritti quesiti non fa venir meno il principio di garantire all’assicurato un trattamento più favorevole, come anche la possibilità di opzione al contributivo. Ne discende, sul piano pratico, che in tale particolare ipotesi agli interessati è riconosciuta la possibilità di presentare una specifica domanda alla sede Inps, con la quale richiedere la liquidazione con il sistema contributivo, ove più favorevole anche del pro-quota relativo a gestioni della quale abbiano maturato un diritto autonomo.