Normativa vitivinicola

06/12/2012

Inoltro all’Ufficio periferico ICQRF dei documenti di accompagnamento
Terminate le operazioni di vinificazione, iniziano a circolare i prodotti vitivinicoli sfusi destinati alle aziende imbottigliatrici. Ricordiamo che dalla primavera 2012 è obbligatorio trasmettere all’Ufficio periferico dell’ICQRF copia del documento di accompagnamento (Doco) utilizzato per il trasporto dei prodotti vitivinicoli sfusi. I prodotti soggetti all’invio sono:
- vino destinato ad essere trasformato in DOP (DOC/DOCG) o IGP (IGT), in vino varietale o d’annata,
- il vino DOP (DOC/DOCG), IGP (IGT), varietale o d’annata, - il mosto d’uve parzialmente fermentato (generico, destinato a DOC/DOCG o IGT),
- il mosto concentrato e/o rettificato, i succhi d’uva (concentrati e non). I prodotti non soggetti all’invio sono:
- i vini generici (ex “vino da tavola”),
- le uve, il mosto d’uve.
Le modalità ed i tempi di invio sono fax, e-mail e consegna a mano, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di partenza. L’invio deve essere sempre effettuato da chi spedisce il prodotto all’Ufficio periferico dell’ICQRF competente per il luogo di partenza. La comunicazione delle movimentazioni di prodotti vitivinicoli sfusi atti a divenire DOC/DOCG e certificati va trasmessa anche agli Organismi di controllo competenti per le singole D.O.

Smaltimento vinacce
Le aziende sono tenute a smaltire le vinacce della campagna 2012-2013 entro il 30 dicembre 2012. Il periodo vendemmiale stabilito dalla Regione Piemonte, infatti, va dal 1° agosto 2012 al 30 novembre 2012; le vinacce possono essere detenute fino al 30 dicembre 2012 in quanto devono essere eliminate entro 30 giorni dalla fine del periodo vendemmiale. Per lo smaltimento effettuato attraverso il trasporto in distilleria non è necessario trasmettere copia del Documento di trasporto all’Ufficio periferico dell’ICQRF. La scadenza del 30 dicembre 2012 vale anche per quelle aziende agricole che effettuano l’uso alternativo alla distillazione dei sottoprodotti (smaltimento dei sottoprodotti sui terreni aziendali per uso agronomico o uso energetico): occorre ricordare in questo caso che la comunicazione preventiva deve essere trasmessa con almeno quattro giorni di anticipo, quindi, ad esempio, se lo smaltimento avverrà il 30 dicembre 2012 la trasmissione dovrà essere fatta almeno il 26 dicembre; questa procedura deve essere effettuata tempestivamente e tenendo conto delle condizioni di campo in cui verrà effettuato lo smaltimento; è infatti vietato smaltire i sottoprodotti della vinificazione su terreni allagati, innevati, saturi d’acqua, entro cinque metri di distanza dai corsi d’acqua. Gli Uffici di Confagricoltura Alessandria sono a disposizione per fornire ogni chiarimento in merito.

Indicazione degli allergeni derivanti da uova e latte
Con i vini ottenuti dalla vendemmia 2012 scatta l’obbligo, come anticipato diverse volte su queste pagine, di indicare in etichetta la presenza di allergeni derivanti dal latte e dalle uova. L’obbligo entra in vigore per i vini di tutte le categorie (tranquilli, frizzanti, spumanti, liquorosi, ottenuti da uve appassite e da uve stramature) e di tutte le classi (generici, varietali, d’annata, DOC/DOCG, IGT). L’obbligo si estende anche per i mosti parzialmente fermentati. L’indicazione va riportata su tutti i recipienti che contengono prodotti destinati al consumo diretto, pertanto anche i contenitori con volume superiore ai sessanta litri (considerati vini “sfusi”). L’obbligo riguarda i prodotti della vendemmia 2012 per la preparazione dei quali sono stati utilizzati derivati del latte e delle uova (non ci sono tolleranze, anche una lieve presenza va indicata) e prodotti di vendemmie precedenti tagliati con prodotti della vendemmia 2012. Anche i prodotti soggetti ad arricchimento con m.c. e m.c.r. provenienti dalla campagna 2012 devono essere compresi tra quelli che sono provvisti dell’indicazione. La presenza dei singoli allergeni deve essere dichiarata con le seguenti diciture:
– per le uova e i prodotti a base di uova: “uovo”, “proteina dell’uovo”, “derivati dell’uovo”, “lisozima da uovo”, “ovoalbumina”;
– per il latte ed i prodotti a base di latte: “latte”, “derivati del latte”, “caseina del latte”, “proteina del latte”.
Le indicazioni possono essere riportate in qualsiasi parte dell’etichetta, anche in campo diverso da quello in cui sono riportate le indicazioni obbligatorie, con caratteri indelebili e facilmente distinguibili dall’insieme delle altre indicazioni scritte e dei disegni. I pittogrammi che indicano la presenza degli allergeni non possono sostituire le diciture citate in precedenza. In caso di esportazione dei vini in Paesi UE o Extra UE la lingua o le lingue in cui devono essere espresse le indicazioni devono essere tra quelle approvate dal Paese di destinazione del vino.

Luca Businaro