Riconoscimento di benefici contributivi alle cooperative ex legge n. 240/1984

09/12/2013

L’art. 32, c. 7-ter, della legge n. 98/2013 (di conversione del decreto legge n. 69/2013) ha chiarito - con una norma di interpretazione autentica - che le agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate di cui all’art. 9, c. 5, legge n. 67/1988, sono applicabili anche alle cooperative e relativi consorzi di cui alla legge n. 240/1984 non operanti nei territori agevolati ma che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti conferiti da soci coltivatori o allevatori di zone svantaggiate o montane. Tali cooperative beneficiano delle agevolazioni suddete in “misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II del codice civile”. Torniamo oggi sull’argomento per chiarire il messaggio n. 15570/2013 con il quale l’INPS ha fornito precisazioni in merito alla portata di tale norma di interpretazione autentica. In particolare, l’Istituto ha confermato che la modalità di calcolo ai fini della determinazione della misura delle riduzioni contributive spettanti alle cooperative ex legge 240/1984 è definita secondo il metodo della proporzionalità tra quantità di prodotto coltivato o allevato dai singoli soci (e successivamente conferito) e quantità dello stesso prodotto effettivamente trasformato. Si tratta di una precisazione che può dar luogo a qualche problema attuativo, considerato che non è sempre agevole determinare con precisione la provenienza territoriale del prodotto conferito e successivamente trasformato, manipolato o commercializzato, nonché il rapporto tra questi due elementi. L’INPS aggiunge inoltre che nel determinare tale rapporto proporzionale occorre applicare il criterio della congruità del fabbisogno di manodopera occorrente per quella parte di attività (trasformazione, manipolazione e commercializzazione) che, mancando il vincolo associativo, sarebbe stata svolta dal socio stesso. In altre parole, con la previsione di tale criterio, l’Istituto vuole evitare che si attribuisca un peso eccessivo alle lavorazioni (manipolazione, trasformazione e commercializzazione) svolte sui prodotti provenienti da soci operanti in territori agevolati che consentono di beneficiare degli sgravi contributivi. In ogni caso, per beneficiare della riduzione contributiva le cooperative interessate debbono presentare alle competenti sedi INPS esplicite richieste di sgravio contributivo e/o rimborso, mettendo a disposizione una serie di documenti dettagliatamente elencati nel messaggio INPS n. 20771/2012. Ma la vera novità del messaggio INPS n. 15570 è che viene dichiarata superata la seguente frase contenuta nell’allegato messaggio INPS n. 8594/2012 (per il resto interamente confermato): “I citati benefici non spettano, in ogni caso, per i prodotti che, benché conferiti direttamente dai soci della cooperativa, provengono da soggetti terzi, in virtù di contratti di tipo associativo con il socio della cooperativa, ma estranei al rapporto societario”. Conseguentemente, le cooperative di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui alla legge n. 240/1984 che non operano in zona montana o svantaggiata possono comunque fruire delle relative agevolazioni contributive per i prodotti che siano conferiti direttamente dai soci della cooperativa, provenienti da soggetti terzi in virtù di contratti di tipo associativo con il socio della cooperativa, ma estranei al rapporto societario.