Nuovo regolamento sull’etichettatura degli alimenti

29/11/2011

Il 22 novembre scorso è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il nuovo regolamento sull’etichettatura. Esso rappresenta un importantissimo passo avanti nella caratterizzazione dei prodotti e nella tutela del consumatore e del produttore.
L’Italia tutta ed il Piemonte in particolare non possono che accogliere con grande soddisfazione una normativa che contribuirà a valorizzare le produzioni definite con un termine un po’ abusato “di eccellenza”. I prodotti italiani e piemontesi della filiera
agroalimentare saranno ora maggiormente tutelati nel rispetto della loro origine e delle loro caratteristiche costitutive e organolettiche.
La vecchia normativa, risalente a più di trent’anni fa, viene finalmente sostituita e l’unico aspetto negativo è rappresentato da una tempistica di attuazione delle nuove regole troppo allungata. Essa infatti concede tre anni per l’applicazione delle norme più importanti e fino a cinque per il completo accoglimento della norma.
Del resto a livello europeo vi sono state fortissime resistenze al varo di questo regolamento che rende decisamente più difficili strategie commerciali poco corrette volte a mascherare prodotti di bassa qualità con denominazioni reticenti o fuorvianti che disorientano il consumatore e lo spingono ad acquisti poco oculati.
Le novità salienti della norma riguardano molteplici aspetti dell’etichettatura fra i quali i più importanti per le aziende agricole sono:

Indicazione d’origine
Entro due anni sarà obbligatorio indicare il paese d’origine o il luogo di provenienza per la carne suina, ovina, caprina e il pollame (oggi esisteva la norma solo per la carne bovina). La Commissione Europea valuterà inoltre, entro cinque anni, se estendere
l’esplicitazione dell’origine al latte sia non trasformato che quando ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, oppure alla carne se presente nella preparazione di altri cibi. Ci sarà anche la possibilità per i legislatori nazionali di introdurre ulteriori
prescrizioni sulla provenienza quando esista “un nesso tra qualità dell’alimento e la sua origine”, come nel caso delle indicazioni geografiche italiane DOP e IGP. Infine l’informazione sull’origine del prodotto è obbligatoria ogni qualvolta la sua omissione possa indurre in errore il consumatore.

Surgelati
Un alimento congelato o surgelato venduto scongelato deve riportare sull’etichetta la parola “scongelato”.

Oli e grassi La scritta “oli e grassi” deve essere abbinata all’indicazione del tipo di olio o grasso utilizzato (es. soia, palma, arachide). Nelle miscele è ammessa la dicitura “in proporzione variabile”.

Occorrerà comunque vigilare affinché le lobby portatrici di interessi contrastanti, non tentino di innescare il solito balletto dei rinvii e delle proroghe che potrebbe allungare ulteriormente i tempi già fin troppo dilatati e vanificare l’indubbia positività del regolamento. Questa azione di sostegno alla norma dovrà essere forte ed unitaria soprattutto nel nostro Paese che, come nessun altro, si giova della trasparenza nell’informazione alimentare.