Al via l’assicurazione sociale per l’impiego: ASPI e MINI ASPI

04/02/2013

Dal 1° gennaio 2013 le due nuove indennità di disoccupazione introdotte dalla legge di riforma 92/2012, la c.d. Riforma Fornero, e denominate ASPI (assicurazione sociale per l’impiego) e MINI ASPI, hanno sostituito a tutti gli effetti le attuali prestazioni di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali, disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti, disoccupazione speciale edile e mobilità. Sono destinatari delle nuove indennità tutti i lavoratori dipendenti, compresi apprendisti e soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto assicurativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata. Continua a trovare applicazione la disciplina che regola la disoccupazione ordinaria agricola (102 gg. nel biennio), mentre la disoccupazione a requisiti ridotti agricola (78 gg.) è stata abrogata.

ASPI
È un’indennità mensile erogata ai lavoratori dipendenti del settore privato, compresi gli apprendisti ed i soci di cooperative. I requisiti sono lo stato di disoccupazione involontario, non derivante da dimissioni o risoluzioni consensuali; 2 anni di anzianità assicurativa e almeno un anno di contributi versati nel biennio precedente l’inizio della disoccupazione. L’indennità è mensile ed è rapportata al 75% della retribuzione media mensile del lavoratore, determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni. Se la retribuzione del lavoratore è superiore a 1.180 euro spetta un ulteriore 25% del differenziale tra la retribuzione media mensile e 1.180 euro. L’indennità mensile non può in ogni caso superare l’importo mensile massimo (per il 2.012 era pari a 1.119,32 euro). La durata della prestazione ha articolazione diverse per gli anni dal 2013 al 2016. Per il 2013 la durata è di 8 mesi per lavoratori con età inferiore a 50 anni e 12 mesi per chi ha più di 50 anni. La domanda si presenta in via telematica entro due mesi dall’inizio del periodo indennizzabile. L’indennità spetta dall’8° giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro nel caso di domanda presentata entro l’8° giorno.

MINI ASPI
Alla MINI ASPI – che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti a decorrere dal 1° gennaio 2013 – si applica la stessa disciplina dell’indennità di disoccupazione Aspi per quanto attiene a destinatari, retribuzione di riferimento per il calcolo della prestazione, misura e decorrenza della prestazione, modalità e tempi di presentazione della domanda. Occorre avere almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa negli ultimi 12 mesi, mentre non è più necessario, invece, il requisito delle 52 settimane di contribuzione negli ultimi due anni. L’indennità si corrisponde mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione dell’ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato è necessario fare la comunicazione all’Inps e l’indennità è sospesa d’ufficio fino ad un massimo di 5 giorni.