Disoccupazione agricola: scade ad aprile

05/02/2013

La disoccupazione agricola è un’indennità a sostegno del reddito spettante agli operai agricoli a tempo determinato e agli operai agricoli a tempo indeterminato che hanno lavorato per una parte dell’anno. Si ha diritto alla disoccupazione agricola al secondo anno di lavoro in agricoltura, se nel biennio sono state lavorate almeno 102 giornate e se si hanno due anni di anzianità assicurativa nel biennio precedente a quello cui si riferisce la domanda. Le giornate possono essere lavorate anche in altri settori purchè la prevalenza nel biennio sia in agricoltura. L’indennità viene liquidata per lo stesso numero di giornate lavorate nei limiti del parametro annuo di 365 giornate. Al lavoratore spetta il 40% della retribuzione di riferimento. Il pagamento, in un’unica soluzione, avviene per il tramite di bonifico bancario presso ufficio postale, oppure per accredito su conto corrente bancario/postale. Contestualmente alla disoccupazione può essere richiesto l’assegno per il nucleo familiare. I modelli sono disponibili presso gli uffici del Patronato Enapa, che è abilitato ad inoltrare le domande. Si ricorda che la scadenza ultima per presentare la domanda di disoccupazione, normalmente fissata al 31 marzo, è prorogata al 2 aprile essendo il 31 marzo e il 1° aprile festivi. Nessuna scadenza è invece fissata per chi chiede solo gli assegni familiari.