Lavoro occasionale accessorio (voucher) - Modifiche introdotte dalla riforma Fornero

05/02/2013

Con circolare n. 4 del 18 gennaio 2013 la Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni operative al proprio personale di vigilanza in merito alle modifiche introdotte dalla Legge 92/2012 (cosiddetta riforma Fornero) al lavoro occasionale accessorio (voucher). Come si ricorderà, la legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 92/2012) ha riscritto le regole in materia di lavoro accessorio dettate dagli articoli 70 e seguenti del D.Lgs. 276/2003 (cd. riforma Biagi).
Per quanto riguarda le imprese agricole (con volume di affari superiore a 7.000 euro annui), le novità riguardano:
• i soggetti utilizzabili – non è più possibile utilizzare prestazioni occasionali accessorie rese da casalinghe (ma solo da studenti e pensionati);
• i compensi massimi – i compensi del prestatore non possono superare complessivamente (e non più con riferimento a ciascun committente) i 5.000 euro annui;
• il valore del buono – il voucher (10 euro) diviene orario, ossia corrisponde al compenso minimo dovuto per un’ora di lavoro (in precedenza, invece, il compenso poteva essere liberamente pattuito dalle parti).
Al riguardo il Ministero del Lavoro, con la citata circolare, ha fornito le seguenti precisazioni:
1. l’occasionalità della prestazione è delineata sostanzialmente dal rispetto del limite del compenso massimo complessivamente percepibile da ciascun prestatore nel corso dell’anno solare, pari a 5.000 euro indipendentemente dal numero dei committenti; in altre parole la natura occasionale della prestazione è sostanzialmente dimostrata dalla sola circostanza che non si sia superato il limite reddituale predetto; è consigliabile, anche al fine di limitare il rischio sanzionatorio, che il committente si faccia rilasciare apposita dichiarazione di responsabilità da parte del prestatore in ordine al mancato superamento, anche con altri committenti, del limite di 5.000 euro nell’anno solare;
2. l’ulteriore limite di 2.000 euro nel corso dell’anno solare percepibili da ciascun prestatore qualora il committente sia un imprenditore commerciale o un professionista, non si applica alle imprese agricole (per le quali l’unico limite da rispettare è quello di 5.000 euro annui);
3. le imprese agricole con volume di affari superiore a 7.000 euro annui, possono avvalersi di prestazioni occasionali accessorie rese da pensionati e da studenti con meno di 25 anni di età (e, quindi, non più da casalinghe) per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale;
4. i produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7.000 euro annui, possono invece avvalersi di prestazioni occasionali accessorie rese da qualunque soggetto (purché non iscritto l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli) per lo svolgimento di qualunque attività agricola (anche di carattere non stagionale);
5. il compenso legato a prestazioni di carattere accessorio è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio; il compenso è invece computato ai fini della determinazione del reddito minimo necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno da parte di prestatori di lavoro stranieri;
6. il valore del voucher (attualmente fissato in 10 euro) diviene orario e non può quindi essere utilizzato per remunerare prestazioni di durata superiore ad un ora; in altre parole si passa da un sistema in cui la determinazione dei voucher erogabili a fronte di una determinata prestazione accessoria era rimesso alla libera negoziazione delle parti (committente e prestatore) ad un sistema in cui il compenso da erogare è commisurato alla durata della prestazione e non può essere inferiore ad un voucher per ciascuna ora di attività (nulla esclude invece che il compenso orario può essere superiore a tale limite); per il rispetto di tale previsione gli organi di vigilanza dovranno accertare la durata della prestazione resa;
7. i nuovi voucher – e cioè quelli acquistati dopo l’entrata in vigore della Legge 92/2012 – debbono essere datati e numerati progressivamente. Al riguardo il Ministero chiarisce che l’utilizzo del buono debba avvenire entro 30 giorni dalla data di acquisto;
8. i voucher acquistati prima del 18 luglio 2012 possono essere utilizzati entro il 31 maggio 2013 secondo le regole previgenti, anche in relazione al campo di applicazione del lavoro accessorio;
9. il superamento dei limiti ai compensi sopra indicati (5.000 euro annui) e l’utilizzo di buoni “scaduti” (ovvero utilizzati dopo i 30 giorni dal loro acquisto) comporteranno la riconduzione del rapporto occasionale alla forma comune di rapporto di lavoro, ovvero al lavoro dipendente.
Gli impiegati degli Uffici Zona di Confagricoltura addetti al servizio paghe sono a disposizione per fornire eventuali ulteriori chiarimenti.